Rito abbreviato contabile definito con pagamento e spese a carico del convenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 8 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la definizione con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. consegue all’accoglimento dell’istanza del convenuto e al versamento, nel termine fissato dal decreto, della somma determinata dal Collegio in favore dell’amministrazione danneggiata. Accertato il tempestivo e regolare pagamento, il giudice dichiara definito il giudizio. Le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale del convenuto, che si ravvisa nella proposizione dell’atto di citazione della Procura regionale, all’esito del risarcimento intervenuto.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria ha citato due soggetti chiedendo la condanna al pagamento, in favore dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, della somma complessiva di € 33.777,02, ripartita nella misura del 90% e del 5% tra i due convenuti. Il pregiudizio era allegato come danno indiretto, derivante dalla condanna dell’Azienda al risarcimento per un’incongrua manovra di scollamento vescico-uterino eseguita nel corso di un intervento di laparoisterectomia totale e per la mancata esecuzione intraoperatoria del test al blu metilene. La statuizione risarcitoria era contenuta in una sentenza del Tribunale di Perugia.
Uno dei convenuti, acquisito il previo e concorde parere del Pubblico ministero, ha chiesto di accedere al rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio, offrendo il pagamento in unica soluzione di € 844,42. La questione giunge alla decisione della Sezione per la declaratoria di definizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare la sussistenza delle condizioni poste dall’art. 130 c.g.c. e, con decreto n. 15/2024 depositato il 19.09.2024, ha accolto l’istanza di definizione agevolata. Per l’effetto ha determinato in € 844,42 la somma complessiva da versare in favore dell’Azienda, fissando in trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, il termine per il pagamento, e onerando il convenuto del tempestivo deposito della documentazione attestante l’avvenuto versamento.
Il convenuto ha depositato in data 09.10.2024 la ricevuta del pagamento eseguito in data 08.10.2024. La difesa ha insistito per la definizione con rito abbreviato nel corso della camera di consiglio e la Procura non si è opposta.
Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha constatato l’avvenuto tempestivo e regolare versamento dell’importo determinato nel decreto. Da tale accertamento ha fatto discendere il ricorrere delle condizioni per dar luogo alla definizione alternativa del giudizio, dichiarando definito il giudizio di responsabilità.
Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, la Sezione le ha poste a carico del convenuto, ravvisando la propria soccombenza virtuale, poiché il risarcimento è conseguito alla proposizione dell’atto di citazione della Procura regionale. Le spese sono state liquidate nella misura di € 363,15.
Nota della Redazione
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