Conto giudiziale di azioni: legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 54 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione societaria è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri e i diritti dell’azionista. Per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste è assunta dal sindaco quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che il conto giudiziale reso dal direttore generale della società partecipata è affetto da improcedibilità, per difetto di legittimazione del soggetto che lo ha reso.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale per l’esercizio 2022 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune, reso dal direttore generale della medesima società.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Ha segnalato che un più recente orientamento contabile individua il consegnatario non nel detentore materiale dei titoli, ma nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Su questa base il giudizio è giunto davanti alla Sezione per la decisione sulla legittimazione a rendere il conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari reso dal direttore generale della società partecipata. Il punto di partenza è la giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario dei titoli e delle quote è da individuare non in chi ne ha la disponibilità materiale, bensì in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
La Corte richiama l’orientamento consolidato, citando sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010, sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017 e sez. Molise n. 64 del 2017. Il principio è che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone appunto la disponibilità giuridica.
Quanto al Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco ad assumere la veste di agente contabile. Il Collegio richiama l’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
Il conto, precisa la Sezione, deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. Il medesimo obbligo vale anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, poiché permane l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.
Applicando tali principi al caso concreto, il conto è stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario e quindi non legittimato a renderlo. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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