Partecipazioni indirette in NewCo e limiti del controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 33 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo che la Corte dei conti esercita sull’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016, non è attività consultiva, ma esercizio di una funzione di controllo con tempi, parametri ed esiti predeterminati dal legislatore. L’analitica motivazione richiesta all’amministrazione deve confrontarsi con la necessità della società per le finalità istituzionali, la sostenibilità finanziaria, la convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Quando la legge offre una soluzione organizzativa alternativa e già disponibile — nella specie l’assunzione diretta della gestione operativa da parte del gestore unico — la scelta di costituire un nuovo soggetto societario esige ragioni eccezionali, non altrimenti surrogabili dalla volontà del socio maggioritario. La motivazione che ometta il confronto comparativo con tale alternativa è carente e giustifica gli elementi ostativi.

Il Fatto

Un Comune, ricompreso nell’ambito territoriale ottimale torinese, trasmette alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui autorizza i rappresentanti nell’assemblea dei soci di una società partecipata a votare favorevolmente alla costituzione di una NewCo, destinata a svolgere il ruolo di gestore operativo del servizio idrico integrato nell’area del Pinerolese.

La NewCo sarebbe partecipata al 51% dal gestore unico e al 49% da una multi-utility locale, che conferirebbe il ramo d’azienda idrico. L’operazione segue la scadenza della gestione salvaguardata e coinvolge numerosi altri comuni, che hanno trasmesso delibere di contenuto analogo.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del proprio intervento. Richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/2022, chiarisce che il “parere” previsto dall’art. 5, comma 4, TUSP integra una peculiare attività di controllo, con parametri tipizzati: necessità della società ex art. 4 TUSP, sostenibilità finanziaria, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, assenza di contrasto con la normativa europea sugli aiuti di Stato, oltre alla verifica delle modalità deliberative ex artt. 7 e 8 TUSP.

Nel merito, la partecipazione indiretta ricade nel perimetro dell’art. 5 TUSP. La Corte ritiene però che la scelta di costituire la NewCo non risponda a una previsione legislativa espressa, ma a una scelta discrezionale delle partecipate, volta a conservare un gestore operativo accanto al gestore unico dopo la cessazione della gestione salvaguardata. Sul punto richiama il principio del gestore unico e il superamento della frammentazione delle gestioni, con i riferimenti a Cons. Stato n. 6064/2023 e a TAR Emilia-Romagna n. 651/2022.

Sul piano della necessità, la Corte censura la creazione di un soggetto che perpetuerebbe l’anomala partecipazione dell’ente a due società per il medesimo servizio, a fronte dell’alternativa “a portata di mano” dell’assunzione diretta della gestione operativa da parte del gestore unico. Ricorda l’obbligo di evitare le c.d. società “doppione” e il possibile contrasto con l’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, rilevabile dalla ricognizione annuale delle partecipazioni.

Sul piano finanziario, la Sezione valorizza il valore negativo del ramo d’azienda conferito e i margini operativi esigui della NewCo, a fronte della solidità del gestore unico. Sotto il profilo dell’efficienza e dell’economicità, rileva che la motivazione non pone a confronto l’opzione prescelta con l’assunzione diretta della gestione. Infine, quanto agli aiuti di Stato, la Corte osserva che la percezione dei proventi della tariffa da parte del socio di minoranza multi-utility avrebbe richiesto una specifica valutazione, alla luce della giurisprudenza europea citata.

La deliberazione si conclude ravvisando elementi ostativi alla costituzione della società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette, con ordine di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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