Partecipazioni indirette in società per servizio idrico secondo Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 45 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, è soggetto, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, allo scrutinio della Corte dei conti, che si pronuncia entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8 del Tusp. In particolare, l’ente deve esplicitare un’analitica motivazione sulla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, sulla convenienza economica, sulla sostenibilità finanziaria, nonché sulla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La motivazione è carente quando non confronta la soluzione prescelta con l’alternativa della gestione diretta e non chiarisce gli effetti sul singolo ente socio. L’esito negativo non impedisce all’amministrazione di procedere, ma la obbliga, ai sensi dell’art. 5, comma 4, a motivare analiticamente le ragioni del discostamento e a darne pubblicità sul sito istituzionale. Profili di frizione con gli artt. 4 e 5 emergono, inoltre, in presenza di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle di altro soggetto partecipato.
Il Fatto
Il Comune di Luserna San Giovanni, compreso nell’ATO TO3 “Torinese”, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea dei soci di una società partecipata a esprimere voto favorevole alla costituzione di un nuovo soggetto societario, la “Società Pinerolese Acque S.p.A.”, partecipata al 51% dal gestore unico del servizio idrico integrato e al 49% dal gestore operativo salvaguardato uscente.
L’operazione è stata adottata in vista della scadenza della gestione salvaguardata, per conservare nel territorio del Pinerolese un gestore operativo accanto al gestore unico. Insieme alla deliberazione dell’ente istante sono pervenute alla Sezione altre deliberazioni di contenuto analogo. La Sezione è stata quindi chiamata a pronunciarsi sulla conformità dell’atto ai vincoli del Tusp.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda anzitutto che il pronunciamento previsto dall’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, pur denominato “parere” dal legislatore, integra una peculiare attività di controllo, con tempi, parametri ed esiti definiti dalla legge. La delibera rientra nel perimetro applicativo della norma, in quanto autorizza l’acquisto di una partecipazione indiretta in una società destinata a esercitare le medesime attività in precedenza svolte dal gestore salvaguardato.
Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la Sezione verifica il rispetto dell’art. 3 Tusp e si sofferma sull’art. 4 Tusp, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul vincolo di scopo pubblico e sull’onere motivazionale rafforzato. Il punto critico è rappresentato dalla creazione di un nuovo soggetto societario che, prendendo il posto del gestore uscente, si affiancherebbe al gestore unico, perpetuando l’anomalia di due soggetti partecipati per l’erogazione di un unico servizio.
La Corte osserva poi che una parte significativa degli argomenti addotti attiene alle difficoltà che il gestore unico incontrerebbe nell’assunzione diretta del servizio. Tali difficoltà, tuttavia, non sono quantificate né collegate agli effetti sul singolo ente socio, la cui quota di partecipazione è assolutamente minoritaria. L’alternativa costituita dall’assunzione diretta della gestione operativa da parte del gestore unico risulta, anzi, “a portata di mano”.
Sul piano della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, la Sezione rileva che l’operazione sembra comportare un esborso netto, e che la motivazione trascura di confrontare in termini di efficienza ed economicità la scelta prescelta con quella della gestione diretta. Quanto al diritto dell’Unione, il Collegio non esclude la compatibilità dell’operazione, ma ritiene non esaustive le argomentazioni sulla posizione della società multi-utility partecipante, atteso che anche i trasferimenti nell’ambito di un gruppo societario pubblico possono configurare aiuti di Stato.
Per queste ragioni, la Sezione ravvisa elementi ostativi alla costituzione della nuova società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette, disponendo la trasmissione della deliberazione all’ente e la sua pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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