Obbligo di riversamento dei compensi anche per incarichi assolutamente incompatibili (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 46 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 impone al dipendente pubblico di riversare all’amministrazione di appartenenza il compenso dovuto per le prestazioni svolte in assenza di autorizzazione, e l’obbligo opera anche quando l’attività sia assolutamente incompatibile e non autorizzabile. La nozione di incarichi retribuiti di cui al comma 6 comprende ogni incarico, anche occasionale, non compreso nei doveri d’ufficio, senza distinzione tra incarichi astrattamente autorizzabili e incarichi in radice vietati. Ne deriva, per il dipendente inadempiente, una responsabilità erariale per danno da mancata entrata, pari all’importo non riversato. Il principio di soggezione del giudice soltanto alla legge non impone alla sezione territoriale, in giudizio diverso da quello a quo, di adeguarsi al dictum delle Sezioni riunite che non condivida.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un dipendente di un comune, con contratto di lavoro a tempo pieno, chiedendo la condanna al pagamento di euro 78.099,25 per due ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile. La prima riguardava lo svolgimento di attività extra-istituzionale non autorizzata, consistente nella gestione di fatto di una ditta individuale operante nel settore della formazione online per aspiranti concorsisti; la seconda concerneva un’ipotesi di assenteismo fraudolento ex art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, per aver tenuto lezioni retribuite durante l’orario di servizio in modalità di lavoro agile.
Il convenuto contestava integralmente gli addebiti, deducendo di aver comunicato le collaborazioni, di avere svolto solo attività di docenza rientrante nell’art. 53, comma 6, lett. f-bis), l’assenza di danno e l’insussistenza di vincoli di orario nel lavoro agile. La difesa chiedeva prova testimoniale e, in subordine, l’esercizio del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la causa matura per la decisione, escludendo la prova testimoniale. Quanto alla prima imputazione, ha qualificato l’attività del convenuto come gestione diretta e sostanziale titolarità della ditta, desumendola dalle dichiarazioni raccolte e dall’attività promozionale pubblicata con i recapiti personali. La comunicazione all’ente, generica e limitata alla docenza, è stata giudicata inadeguata e non rappresentativa delle mansioni svolte. Ne ha tratto la configurazione di un’attività commerciale radicalmente incompatibile con lo status di dipendente a tempo pieno.
Sul piano giuridico, la Sezione ha preso atto del principio delle Sezioni riunite n. 1/2025QM/PROC, che limita il riversamento alle sole incompatibilità relative. Ha tuttavia ritenuto di discostarsene, richiamando l’efficacia della pronuncia nomofilattica nei giudizi diversi da quello a quo: essa costituisce precedente autorevole, ma non vincolo, purché il giudice esamini compiutamente gli argomenti e li contrasti con deduzioni innovative.
Argomentando dal dato letterale, il Collegio ha osservato che la nozione di incarichi retribuiti del comma 6 comprende anche gli incarichi abituali e continui: nessuna ragione testuale consente di escludere da essa le attività in radice non autorizzabili. Irrazionale, e contraria agli artt. 97 e 98 Cost., è la lettura che riserverebbe il presidio dissuasivo alle situazioni meno rischiose. In senso conforme ha richiamato il Cons. Stato n. 10089/2024 e la Cass. Sez. lavoro n. 31776 del 2023.
La Sezione ha quindi affermato l’obbligo di riversamento e il correlato danno da mancata entrata, condannando il convenuto a titolo di dolo al pagamento di euro 59.782,30. Ha invece respinto la seconda imputazione: il lavoro agile ex art. 18 l. n. 81/2017 si svolge senza precisi vincoli di orario e il comune non aveva previsto fasce di contattabilità, cosicché il tabulato marcatempo resta indizio isolato e la prova del danno viene meno, per il profilo patrimoniale e per quello dell’immagine. Le spese seguono la soccombenza sulla prima imputazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.