Difetto qualifica agente contabile esterno e opposizione a resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 1 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al decreto del giudice designato per la resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 142 c.g.c., il thema decidendum è circoscritto all’impugnato decreto e ogni diversa domanda introdotta con l’opposizione è inammissibile. Il difetto della qualifica soggettiva di agente contabile esterno, in capo al soggetto destinatario dell’obbligo di resa del conto, comporta l’annullamento del decreto che aveva fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto parificato. Tale difetto è accertato quando risulti documentalmente il subentro di altro soggetto nella titolarità dell’attività e la conseguente perdita, da parte dell’opponente, della qualificazione richiesta. Il mancato aggiornamento dell’elenco degli agenti contabili da parte dell’ente locale giustifica la condanna alle spese di giudizio a carico dell’ente stesso.

Il Fatto

La vicenda prende avvio dal decreto con cui il giudice designato per la resa del conto giudiziale aveva stabilito i termini per la presentazione del conto relativo all’esercizio finanziario 2019, conferito a un agente contabile esterno incaricato della riscossione dell’imposta di soggiorno, con successivo deposito del conto parificato presso la competente Sezione giurisdizionale.

Il soggetto destinatario del decreto ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 142 c.g.c., deducendo di non essere più titolare della struttura ricettiva sin dal 2016, essendo subentrata nella gestione una cooperativa, come attestato dal deposito presso lo Sportello Unico delle attività produttive del Comune. Ha quindi chiesto l’estromissione dal giudizio per resa di conto, la cancellazione dall’anagrafe degli agenti contabili e la declaratoria che l’obbligato era altro soggetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendolo nei termini di cui in motivazione. Alla luce della documentazione versata in atti è risultato acclarato che, per l’annualità oggetto di contestazione, l’opponente non rivestisse più la qualifica di agente contabile in relazione all’attività di ricezione alberghiera e non fosse, pertanto, destinataria dell’obbligo di resa del conto concernente il versamento dell’imposta di soggiorno.

Sul piano probatorio la Corte ha valorizzato l’autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune all’esercizio dell’attività ricettiva, la ricevuta SUAP del 03.10.2016 avente ad oggetto il subentro nell’autorizzazione medesima da parte della cooperativa, il contratto di concessione in uso dell’unità immobiliare e la SCIA per subingresso nell’attività di casa per ferie. Nel percorso argomentativo la Sezione ha richiamato la funzione dello Sportello Unico quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per i procedimenti relativi all’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 160/2010, rilevando lo stretto legame funzionale e organizzativo tra lo stesso Sportello e le amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto.

Accertato il difetto della qualifica soggettiva di agente contabile in capo all’opponente, la Corte ha accolto l’opposizione e disposto l’annullamento del decreto impugnato. Ha inoltre precisato che, trattandosi di ricorso ex art. 142 c.g.c., il thema decidendum resta circoscritto all’impugnato decreto, con conseguente inammissibilità di ogni diversa domanda introdotta con l’opposizione.

Quanto alla regolazione delle spese processuali, la Sezione ha attribuito rilievo al mancato aggiornamento dell’elenco degli agenti contabili da parte dell’ente locale, ponendole a carico di quest’ultimo e liquidandole in euro 410,00, con nulla per le spese della sentenza. La sentenza è stata disposta per la comunicazione, a cura della Segreteria, alle parti e all’ente, e da questo al responsabile del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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