Incarichi extraistituzionali non autorizzati e danno da mancata entrata (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 162 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di cui all’art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.lgs. n. 165/2001 si applica anche agli incarichi in regime di incompatibilità assoluta, ossia neppure astrattamente autorizzabili in quanto espressamente vietati. In tali ipotesi, la prova del danno erariale da mancata entrata può essere raggiunta anche tramite indici presuntivi, tra cui assume rilievo la percezione del compenso per l’incarico non autorizzabile. Il danno è quantificato al lordo delle ritenute fiscali e l’elemento soggettivo richiesto può integrarsi nel dolo quando il dipendente ometta consapevolmente di richiedere l’autorizzazione e di riversare i compensi all’Amministrazione.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti citava in giudizio un dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in servizio presso la Ragioneria territoriale dello Stato, per aver svolto incarichi extraistituzionali non autorizzati e non autorizzabili, dapprima come amministratore unico e poi come liquidatore di una società a scopo di lucro, dal 2008 al 2014. Il danno erariale, contestato a titolo di dolo, era quantificato in misura pari agli emolumenti lordi indebitamente percepiti e non riversati all’Amministrazione.
In primo grado, la Sezione aveva dichiarato prescritta l’azione di responsabilità. Su impugnazione della Procura, la sentenza era stata annullata dalla III Sezione d’Appello, con rimessione degli atti al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito. Il convenuto eccepiva la mancanza di un danno concreto per l’Erario e l’insussistenza di dolo o colpa grave, chiedendo in subordine la detassazione degli emolumenti e l’esercizio del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione giurisdizionale accoglie la domanda risarcitoria della Procura, ritenendo inequivocabilmente accertato lo svolgimento di incarichi extraistituzionali in regime di incompatibilità assoluta. Il Collegio, in motivato dissenso con le conclusioni delle SS.RR. n. 1/2025/Q.M. ma conformandosi a un ampio orientamento giurisprudenziale, afferma che l’art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.lgs. n. 165/2001 sanziona non solo le attività astrattamente autorizzabili ma non autorizzate, ma anche quelle espressamente vietate dal legislatore perché assolutamente incompatibili con il rapporto d’impiego, richiamando il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego di cui all’art. 98 Cost.
Quanto al danno, la Corte lo qualifica come danno da mancata entrata, commisurato ai compensi percepiti e non riversati. La tesi difensiva della modesta quantità di ore dedicate all’incarico non assume rilevanza esimente: la percezione di compensi per oltre 40.500 euro lascia ragionevolmente desumere che le attività gestionali non siano state sporadiche, comportando una parziale distrazione delle energie lavorative. In tal modo la decisione si allinea anche al quadro interpretativo delle SS.RR. n. 1/2025/Q.M., secondo cui la prova può essere raggiunta mediante indici presuntivi gravi, precisi e concordanti, tra cui la stessa percezione del compenso.
Sull’elemento psicologico, la Corte ritiene integrato il dolo: le norme sui divieti di cumulo e sull’obbligo di riversamento sono basilari e conosciute; il dipendente, per l’intero periodo, non comunicò le attività né chiese autorizzazioni, richiedendo chiarimenti solo nel 2015 e ricevendo risposta negativa. Inoltre, non riversò i compensi nonostante le formali diffide, perseverando nella violazione. Consegue il rigetto dell’istanza di esercizio del potere riduttivo, precluso in presenza di fattispecie dolosa.
La quantificazione è effettuata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, in applicazione del principio enunciato dalle SS.RR. n. 13/2021/Q.M. Il convenuto è condannato al pagamento di € 40.544,00, maggiorato di rivalutazione monetaria dalla notifica dell’atto introduttivo alla pubblicazione della sentenza, con interessi legali sulla somma rivalutata. Le spese del giudizio d’appello sono compensate, mentre quelle del presente grado sono poste a suo carico.
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Nota della Redazione
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