Partecipazioni indirette e costituzione di NewCo nel servizio idrico: motivazione carente (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 46 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 sui provvedimenti di costituzione di società e di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, postula una motivazione analitica dell’ente su necessità della società, sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La valutazione della Corte non si esaurisce nell’accertamento della completezza formale dell’atto: essa investe l’adeguatezza sostanziale delle ragioni esposte, con particolare riguardo al confronto con la gestione diretta o con altre modalità di esternalizzazione del servizio. È carente, e integra elemento ostativo, la delibera che costituisca un nuovo soggetto societario per la gestione operativa di un servizio pubblico già affidato a un gestore unico, senza dimostrare l’insufficienza dell’alternativa ordinaria e senza esaminare la posizione del socio minoritario di una multi-utility al cospetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il Fatto

Un Comune del Pinerolese, socio sia del gestore unico del servizio idrico integrato nell’ATO Torinese, sia di una multi-utility affidataria di altri servizi pubblici locali, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i propri rappresentanti a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni, la “Società Pinerolese Acque S.p.A.”, partecipata al 51% dal gestore unico e al 49% dalla multi-utility.

La nuova società avrebbe assunto il ruolo di gestore operativo nell’area del Pinerolese, ricevendo in conferimento il ramo d’azienda della multi-utility e affidando a un contratto di servizio i rapporti con il gestore unico. L’operazione, elaborata da oltre due anni nell’ambito di un accordo di programma tra i due gestori, è stata trasmessa alla Corte ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, insieme ad altre quarantatré delibere di contenuto analogo adottate dagli enti coinvolti.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del proprio intervento. Richiamata la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/2022, ribadisce che il parere previsto dall’art. 5, comma 4, TUSP costituisce esercizio di una funzione di controllo, con parametri, tempi ed esiti predeterminati dal legislatore. Il giudizio investe la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 del medesimo decreto.

Quanto alla fattispecie, la Corte qualifica la delibera come autorizzazione all’assunzione di una partecipazione indiretta: il Comune diverrebbe socio della NewCo per il tramite delle due società direttamente partecipate. Esclude, pertanto, che possa invocarsi l’esenzione dell’art. 5, comma 1, per gli acquisti imposti da espresse previsioni legislative: si tratta di scelta discrezionale, volta a conservare un gestore operativo accanto al gestore unico dopo la scadenza della gestione salvaguardata.

Sul primo profilo, la Sezione censura le modalità della consultazione pubblica. Il termine di otto giorni concesso per le osservazioni, a fronte di un confronto protrattosi per anni, appare limitato, e il richiamo alle ragioni di urgenza non risulta persuasivo.

Sul piano finalistico, la Corte richiama l’art. 4 TUSP e la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 201/2022), che impone un onere motivazionale rafforzato in ordine alla funzionalizzazione della partecipazione. Il punto critico è la permanenza di due soggetti partecipati per l’erogazione di un unico servizio. Cessata la gestione salvaguardata, la doppia partecipazione si giustificherebbe solo in presenza di ragioni eccezionali, tanto più che l’alternativa ordinaria, l’assunzione della gestione operativa da parte del gestore unico già partecipato dai comuni, è “a portata di mano”. La motivazione fondata sulle difficoltà del gestore unico trascura che una partecipazione minoritaria non consente di sovrapporre la posizione del singolo socio a quella della società partecipata.

La Corte rileva poi il profilo della sostenibilità finanziaria. Dalla perizia di stima emerge un valore del ramo d’azienda conferito negativo per 340.915,22 euro; i margini operativi della NewCo sono esigui, poco superiori all’1% dei costi. La motivazione omette il confronto tra l’opzione prescelta e l’assunzione diretta della gestione, anche sotto il profilo dei costi connessi all’esistenza di un autonomo soggetto societario.

Da ultimo, la Sezione esamina la compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato. Il socio minoritario, in quanto multi-utility attiva in più settori, potrebbe beneficiare di proventi tariffari qualificabili come risorse pubbliche, non essendo dirimente che essi derivino dalla tariffa pagata dagli utenti in regime di monopolio. La motivazione sul punto risulta carente. La deliberazione si chiude ravvisando elementi ostativi alla costituzione della società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *