Cessazione materia del contendere per riconoscimento spontaneo del diritto alla riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 127 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire. Tale interesse consiste nel conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non ottenibile senza l’intervento del giudice. Il riconoscimento in via stragiudiziale del diritto azionato, seguito dall’effettivo soddisfacimento della pretesa, integra quella situazione sopravvenuta. La verifica va condotta avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Con la declaratoria di cessazione segue la compensazione delle spese, ove l’esito del giudizio lo giustifichi.
Il Fatto
Il ricorrente, già Capo Reparto Esperto dei Vigili del fuoco, è stato collocato a riposo con il sistema c.d. misto a decorrere dal 1° novembre 2019, con un’anzianità di servizio al 31.12.1995 di anni dodici, mesi uno e giorni uno. Al momento del collocamento in congedo, l’INPS aveva quantificato la quota retributiva del trattamento pensionistico applicando l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973, anziché quella dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.
Con istanza del 4 marzo 2022 il ricorrente aveva chiesto all’Istituto il riesame della domanda e il ricalcolo della quota retributiva, ricevendo un riscontro negativo. Ha quindi agito in giudizio deducendo la violazione del combinato disposto degli artt. 54 e 61 del d.P.R. n. 1092 del 1973. L’INPS, costituendosi, ha dato atto della riliquidazione del trattamento in applicazione della circolare n. 68 del 14 giugno 2022, nei limiti della prescrizione, preannunciando il pagamento entro la rata di febbraio 2024.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Giudice monocratico per le Pensioni riguarda il calcolo della quota retributiva della pensione dei dipendenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai quali l’aliquota di rendimento dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è estesa dall’art. 61 del medesimo testo unico. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione con l’aliquota più favorevole e la condanna dell’Istituto al pagamento degli arretrati.
Nel corso del giudizio l’INPS ha confermato di aver provveduto al pagamento di quanto spettante, producendo il cedolino di febbraio 2024. Il ricorrente ha quindi dato atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, tale da determinare il soddisfacimento del diritto azionato, e ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Giudice, nel verificare i presupposti della pronuncia richiesta, richiama il criterio secondo cui la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire. Tale interesse è identificato con quello a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto. Il criterio è desunto dal precedente della Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018 n. 210.
Alla luce di tale criterio, il riconoscimento spontaneo, ad opera dell’Istituto, del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l’applicazione della maggiore aliquota annua per il calcolo della quota retributiva — testimoniato dal deposito del cedolino — e l’adesione di entrambe le parti alla richiesta di declaratoria hanno condotto alla cessazione della materia del contendere. L’esito del giudizio ha indotto il Giudice a disporre la compensazione delle spese. La decisione lascia quindi impregiudicata la questione sostanziale di fondo, essendo la pronuncia di natura essenzialmente processuale.
Nota della Redazione
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