Consegna beni mobili con debito di vigilanza esclusa la resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 49 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando la sua posizione si connoti come debito di custodia, con gestione di un deposito o magazzino alimentato da movimenti di carico e scarico e con un connesso obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza, che si esaurisce nella sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e nella gestione delle scorte operative strettamente funzionali, non integra i presupposti della resa del conto. Ne consegue che il giudizio di conto, in difetto di tali presupposti, va dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguardava il rendiconto reso, per l’esercizio finanziario 2021, da un consegnatario di beni mobili di un ente locale, depositato in data 27.05.2022 e firmato in data 31.01.2022, con il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario.
Il magistrato istruttore, con la relazione istruttoria, aveva rappresentato che il conto elencava n. 290 beni (arredi e attrezzature), con indicazione delle consistenze al 1° gennaio e al 31 dicembre, senza compilazione delle colonne di carico e scarico; per alcuni beni le quantità risultavano invariate nonostante l’annotazione delle lettere A e V. Il consegnatario, preso atto dei rilievi, ha chiesto che il conto fosse dichiarato improcedibile per carenza dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato la questione dell’ammissibilità e procedibilità del giudizio di conto, verificando se il consegnatario fosse o meno soggetto all’obbligo di resa. Il riferimento normativo è l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dall’obbligo di rendicontazione coloro che detengono mobili di ufficio per solo debito di vigilanza.
La giurisprudenza contabile richiamata nel provvedimento distingue il debito di custodia dal debito di vigilanza. Il primo presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dagli approvvigionamenti, con correlati movimenti di carico e scarico e obbligo di restituzione di quanto ricevuto. Il secondo si limita alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e alla gestione delle scorte operative.
Il Collegio ha precisato che i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici, costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare il funzionamento degli stessi, sono esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa anche ai fini del controllo di gestione. Solo quando la giacenza presso gli uffici ecceda la ragionevole necessità operativa, per qualità o quantità, essa diviene oggetto di gestione contabile soggetta a giudizio.
Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario risultavano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. La mera elencazione dei beni inventariati non evidenziava la gestione di magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Il Collegio ha quindi ritenuto che non gravassero sul consegnatario i presupposti normativi della resa del conto e ha dichiarato il giudizio improcedibile. Non si è provveduto sulle spese, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari.
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Nota della Redazione
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