Partecipazioni indirette e vincoli TUSP: parere negativo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 57 del 15.02.2024)
il parere riguarda un’unica delibera comunale, ma la Sezione dà atto di altre quarantatré deliberazioni analoghe.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, la Corte dei conti verifica la conformità dell’atto deliberativo di costituzione o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’onere motivazionale rafforzato impone di dimostrare la necessità dello strumento societario per le finalità istituzionali e di confrontarlo con l’alternativa della gestione diretta del servizio. È carente la motivazione che non quantifichi i maggiori oneri della soluzione prescelta, che non chiarisca la convenienza rispetto all’assunzione diretta da parte del gestore unico e che non valuti la posizione del socio minoritario privato sotto il profilo degli aiuti di Stato.
Il Fatto
Il Comune istante, socio del gestore unico del servizio idrico integrato nell’ATO Torinese e di una multi-utility già titolare di una gestione salvaguardata giunta a scadenza, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea della partecipata a votare a favore della costituzione di una newco e ad acquisire una partecipazione indiretta nella medesima.
La nuova società sarebbe partecipata al 51% dal gestore unico e al 49% dalla multi-utility uscente, cui spetterebbero la designazione della presidenza e di componenti dell’organo di controllo. La delibera rientra nel perimetro dell’art. 5 TUSP e la Sezione è chiamata a scrutinare la motivazione secondo i parametri fissati dalle Sezioni Riunite n. 23/2022.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del proprio intervento, qualificandolo come controllo e non come attività consultiva, richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/2022. Il pronunciamento interviene dopo il perfezionamento dell’atto e il termine di sessanta giorni è funzionale all’esame.
Sul piano della consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP, la Corte rileva che il termine di otto giorni concesso a cittadini e utenti, a fronte di un’operazione elaborata per oltre due anni, appare limitato, e che il richiamo alle ragioni di urgenza non risulta persuasivo. La delibera non chiarisce se siano pervenute osservazioni né se siano state valutate.
Quanto ai vincoli finalistici dell’art. 4 TUSP, la Corte richiama la sentenza n. 201/2022 della Corte costituzionale e il principio di funzionalizzazione. Il punto decisivo è la duplicazione: cessata la gestione salvaguardata, la partecipazione a due soggetti per il medesimo servizio si giustificherebbe solo per ragioni eccezionali, tanto più che l’alternativa ordinaria — l’assunzione diretta della gestione operativa da parte del gestore unico già partecipato — è disponibile.
Il Collegio osserva poi che gli argomenti addotti attengono alle difficoltà del gestore unico nell’assorbimento del ramo d’azienda, ma la posizione del singolo comune socio non è sovrapponibile a quella della partecipata: i maggiori costi inciderebbero su di esso in misura minima. Non si chiarisce perché l’assunzione diretta disperderebbe professionalità, dal momento che il personale e le infrastrutture sarebbero trasferiti. La tutela della tradizione territoriale incontra il limite del rispetto della legge.
La Sezione rileva infine la possibile violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, per la detenzione di partecipazioni in società con attività analoghe, rilevabile dalla ricognizione annuale. Sul piano della sostenibilità finanziaria, la perizia asseverata evidenzia un valore del ramo d’azienda negativo, e i margini operativi appaiono esigui. La Corte conclude per la carenza motivazionale anche sotto il profilo della compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, in relazione alla posizione della multi-utility socia al 49%, e ravvisa elementi ostativi alla costituzione della newco.
Nota della Redazione
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