Partecipazioni indirette in NewCo del servizio idrico e vincoli TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 52 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia che la Corte dei conti rende ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 costituisce esercizio di funzione di controllo, non di attività consultiva, e si sostanzia nella verifica della conformità dell’atto deliberativo ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. L’ente che delibera la costituzione di una società o l’acquisto, anche indiretto, di una partecipazione è tenuto a una motivazione rafforzata che dia conto della necessità dello strumento societario per il perseguimento delle finalità istituzionali, della sostenibilità finanziaria, della convenienza economica e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La motivazione resta carente quando non illustra il confronto con l’alternativa della gestione diretta, quando non spiega l’incidenza degli oneri sul singolo ente socio di minoranza e quando non valuta la posizione del socio minoritario di una società multi-utility sotto il profilo degli aiuti di Stato.
Il Fatto
Il Comune di Inverso Pinasca, compreso nell’ambito territoriale ottimale ATO TO3, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte la propria deliberazione consiliare n. 43 del 19.12.2023, con la quale ha autorizzato i propri rappresentanti nell’assemblea dei soci di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni, denominata “Società Pinerolese Acque S.p.A.”, partecipata al 51% dal gestore unico SMAT S.p.A. e al 49% dalla medesima ACEA.
L’operazione si colloca dopo la scadenza, al 31.12.2023, della gestione salvaguardata di ACEA nel ruolo di gestore operativo del servizio idrico integrato. Il comune istante è socio diretto sia di SMAT, gestore unico, sia di ACEA, e assumerebbe per il loro tramite una partecipazione indiretta nella NewCo. La delibera rientra quindi nel perimetro dell’art. 5 TUSP e la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla sua conformità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione della pronuncia. Le Sezioni Riunite, con deliberazione n. 16 del 3 novembre 2022, hanno chiarito che, pur denominata “parere”, essa postula l’espletamento di una peculiare attività di controllo, individuandone tempi, parametri ed esiti. Lo scrutinio si articola secondo i parametri della deliberazione n. 23/2022 delle Sezioni Riunite.
Verificato il rispetto dei vincoli tipologici dell’art. 3 TUSP e richiamata la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 201/2022, n. 100/2020), la Sezione censura anzitutto la modalità della consultazione pubblica: il termine di otto giorni per le osservazioni appare limitato, e non emerge se ne siano pervenute né se siano state valutate.
Il profilo centrale è la necessità dello strumento societario. La NewCo si affiancherebbe a SMAT, perpetuando la presenza di due soggetti partecipati per l’erogazione di un unico servizio. Cessata la gestione salvaguardata, la doppia partecipazione sarebbe giustificata solo da ragioni eccezionali, mentre la soluzione ordinaria — l’assunzione diretta della gestione operativa da parte di SMAT — è “a portata di mano”. L’ente sarebbe quindi esposto alla violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP per detenzione di partecipazioni in società con attività analoghe.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte osserva che il ramo d’azienda conferito da ACEA presenta un valore negativo e che la costituzione della NewCo comporta un esborso di liquidità, a fronte di margini operativi esigui. I costi connessi all’esistenza del nuovo soggetto non depongono a favore della sua maggiore convenienza economica rispetto alla gestione diretta.
Sul versante degli aiuti di Stato, la Corte rileva che il fatto che i proventi derivino dalla tariffa non esclude di per sé l’applicabilità della disciplina, potendosi configurare una prestazione patrimoniale imposta. ACEA, socio al 49% e multi-utility attiva in più settori, potrebbe beneficiare di vantaggi astrattamente qualificabili come aiuti di Stato. La motivazione risulta pertanto carente su questo profilo.
In conclusione, la Sezione ravvisa elementi ostativi alla costituzione della NewCo e alla conseguente acquisizione della partecipazione indiretta, disponendo la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.
Nota della Redazione
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