Esenzione Irpef sulle pensioni degli equiparati alle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 36 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’Irpef prevista dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 si applica a tutti i trattamenti pensionistici goduti da chi abbia ottenuto lo status di vittima del dovere o di soggetto equiparato, anche se non correlati all’evento che ha determinato il riconoscimento. I richiami alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e all’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 valgono a delimitare l’ambito dei destinatari e non i trattamenti agevolati. Il beneficio fiscale ha natura esclusivamente soggettiva. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti quando si controverte del diritto a percepire la pensione nella misura intera, senza la ritenuta operata dal sostituto d’imposta. La controversia sulla restituzione delle ritenute, invece, appartiene al giudice tributario.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in congedo della Marina Militare, è stato riconosciuto equiparato a vittima del dovere per aver contratto infermità in condizioni straordinarie di missione. Con raccomandata del 14 giugno 2024 ha chiesto all’I.N.P.S. l’esenzione fiscale sulla pensione diretta di cui è titolare, invocando l’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016. L’istanza è rimasta senza esito.

Il pensionato ha quindi adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto all’esonero dalla ritenuta Irpef e la condanna dell’Istituto a cessare la trattenuta e a porre in pagamento l’importo lordo. L’I.N.P.S. ha eccepito il difetto di giurisdizione e la carenza della propria legittimazione passiva, chiedendo in subordine l’integrazione del contraddittorio verso il Ministero dell’economia. Disposta l’integrazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate, questa ha a sua volta contestato la giurisdizione contabile e, nel merito, la spettanza del beneficio.

La Motivazione della Corte

Sulla giurisdizione il giudice richiama l’art. 1, secondo comma, dell’allegato 1 al d.lgs. n. 174/2016, che devolve alla Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica. La giurisprudenza di legittimità, con Sezioni Unite n. 28020 del 2022 e n. 26252 del 2018, riconosce la giurisdizione esclusiva contabile su tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale.

La difesa erariale aveva richiamato l’orientamento della Sezione tributaria sulla domanda di rimborso (Cass. n. 15115 del 2024). La Corte distingue: nel giudizio contabile non si domanda la restituzione delle ritenute né si impugna alcun atto impositivo, ma si accerta il diritto a percepire la pensione nella misura intera. Il pensionato, altrimenti, sarebbe costretto mese per mese a subire la trattenuta e ad agire davanti a un giudice incompetente sui rapporti previdenziali.

Quanto alla legittimazione passiva, secondo il principio di legittimità (Cass. n. 16492 del 2002), essa si valuta sulla prospettazione dell’attore: avendo il ricorrente dedotto l’illegittimità della ritenuta operata dall’I.N.P.S. quale sostituto d’imposta, la sua legittimazione sussiste, mentre l’effettiva titolarità del rapporto attiene al merito.

Nel merito la Corte aderisce all’orientamento della Cass. Sez. Un. n. 6214 del 2022 e all’ordinanza n. 4873 del 2025: il comma 211 applica i benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici goduti dalle vittime del dovere, senza richiedere la correlazione con l’evento che ha dato luogo allo status. I richiami normativi delimitano i destinatari, non i trattamenti agevolati. La tesi contraria, di stretta interpretazione, non trova riscontro nella lettera della norma né nei lavori parlamentari.

La Corte richiama infine la risoluzione n. 68 del 2025 dell’Agenzia delle entrate, che ha riconosciuto l’esenzione su tutti i trattamenti pensionistici degli aventi diritto. Accerta quindi il diritto del ricorrente e condanna l’I.N.P.S. a cessare la trattenuta, con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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