Inammissibili i quesiti sulla costituzione della società veicolo nel servizio idrico (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 81 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non può essere esercitata su quesiti che, pur originati da un’esigenza concreta dell’ente, implichino valutazioni su comportamenti amministrativi o su atti gestionali già adottati o da adottare. In tal caso la richiesta è inammissibile sotto il profilo oggettivo, perché si traduce in una surrettizia co-amministrazione e in un’anticipazione dell’attività di controllo demandata alla Corte in altra sede. La sede propria in cui la Sezione si esprime sulla costituzione di società o sull’acquisizione di partecipazioni è il controllo di cui all’art. 5, comma 3, T.U.S.P., nel testo novellato dalla legge n. 118/2022, che postula una peculiare attività di verifica su atti deliberativi concreti. Resta ferma la posizione di terzietà e indipendenza della magistratura contabile, che non può fornire avalli preventivi a scelte discrezionali dell’amministrazione.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune pugliese ha formulato al giudice contabile una richiesta di parere in ordine alla costituzione di una società a totale partecipazione pubblica — denominata “Società Veicolo” — prevista dalla legge regionale della Puglia n. 14 del 2024. L’intervento normativo regionale incentiva i Comuni dell’ambito territoriale unico regionale a costituire un veicolo societario per la gestione unitaria del servizio idrico integrato, anche dopo la scadenza della concessione in capo alla società acquedottistica regionale, fissata al 31 dicembre 2025.

L’istante ha articolato un triplice quesito: se gli atti deliberativi dei Consigli comunali debbano essere analiticamente motivati ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del d. leg. n. 175/2016; se, al contrario, la partecipazione alla Società Veicolo ricada nell’eccezione del primo periodo dell’art. 5, comma 1, T.U.S.P., trattandosi di scelta compiuta in conformità a previsioni legislative di rango primario; se, in tale seconda ipotesi, gli atti vadano comunque trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo del comma 3.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha affrontato dapprima il profilo dell’ammissibilità soggettiva, riconoscendo la legittimazione del Sindaco quale organo di vertice dell’ente locale. Ha precisato che la mancata istituzione o il mancato funzionamento del Consiglio delle autonomie locali — come nel caso della Regione Puglia, ove l’organo, pur istituito, non è ancora operante — non preclude l’attivazione della funzione consultiva, essendo legittimati i soli organi rappresentativi dell’ente.

Il Collegio si è poi soffermato sull’ammissibilità oggettiva. Ha richiamato i criteri elaborati dalla Sezione delle autonomie con l’atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e dalle Sezioni riunite in sede di controllo: il quesito deve attenere alla materia della contabilità pubblica, essere formulato in termini generali e astratti, non essere funzionale all’adozione di concreti atti di gestione e non determinare interferenze, interne o esterne, con altre funzioni.

Nel caso concreto la richiesta è stata ritenuta inammissibile: essa sollecita una funzione consulenziale su uno specifico caso, consistente nella verifica di conformità di provvedimenti in corso di adozione — gli atti deliberativi di costituzione della Società Veicolo o di successiva adesione — al parametro dell’art. 5 T.U.S.P. Ciò si traduce in un’anticipazione dell’attività di controllo demandata alla Corte in altra sede.

La Sezione ha ribadito che la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia co-amministrazione o co-gestione, pena la violazione della riserva di amministrazione e delle sfere di competenza di altre istituzioni. L’ente non può ottenere l’avallo preventivo o successivo della magistratura contabile su atti gestionali, in ragione della posizione di terzietà, neutralità, indipendenza e imparzialità che caratterizza la Corte.

Il Collegio ha individuato nella sede del controllo ex art. 5, comma 3, T.U.S.P. — così come ridisegnato dalla legge n. 118/2022 e ricostruito dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 16/2022/QMIG — il luogo proprio in cui esaminare la vicenda societaria. In quella sede la Corte può sussumere il caso nell’ipotesi eccezionale del primo periodo dell’art. 5, comma 1, con deliberazione di “non luogo a provvedere”, oppure ritenerlo integrante l’ipotesi ordinaria, con conseguente onere di motivazione analitica. A soli fini collaborativi la Sezione ha richiamato i diversi orientamenti delle Sezioni regionali di controllo per il Piemonte, il Molise, la Regione siciliana e la Campania, che hanno raggiunto esiti differenti in vicende analoghe relative al servizio idrico integrato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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