Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 108 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non deve rendere il conto giudiziale il consegnatario di beni mobili degli enti locali sul quale gravi un mero debito di vigilanza e non un debito di custodia. La qualificazione dipende dalla natura della gestione: solo chi amministra un deposito o un magazzino, con consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio, è agente contabile. Il funzionario che sorveglia il corretto impiego dei beni assegnati agli uffici per l’uso immediato è agente amministrativo. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto per difetto dei presupposti normativi della resa. La mera elencazione dei beni inventariati, priva dell’individuazione delle poste in custodia, non integra il conto giudiziale.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da una funzionaria di un Comune, preposta al Settore Servizi Sociali e Demografici, in qualità di consegnataria di beni mobili per l’anno 2017. L’Ente ha depositato il conto presso la Sezione giurisdizionale oltre il termine previsto dall’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. Il conto recava inoltre il visto di regolarità contabile apposto dalla medesima consegnataria, in contrasto con il principio di alterità tra controllore e controllato, e non era accompagnata la relazione dell’organo di controllo interno richiesta dall’art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 174/2016.
Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, ha rilevato che l’atto non era qualificabile come conto giudiziale, perché riferito a beni inventariati in uso continuativo agli uffici e non a una gestione di magazzino. La consegnataria ha condiviso i rilievi, chiedendo dichiararsi l’insussistenza dell’obbligo di resa e l’improcedibilità del giudizio. Il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del r.d. n. 827/1924, a norma del quale non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino oggetti destinati al servizio dell’ufficio cui sono addetti. La norma si salda con l’art. 93 del d.lgs. n. 267/2000, che impone la resa del conto al tesoriere e a ogni agente contabile con maneggio di pubblico denaro, nonché a chi si ingerisca negli incarichi degli agenti.
La Corte distingue nettamente la gestione di magazzino dalla mera vigilanza. La prima presuppone un deposito alimentato da produzione o acquisizione in stock, destinato a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative, con debito di materie o di oggetti e correlato obbligo restitutorio. La seconda connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente sulla sorveglianza del corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte di assegnazione immediata.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso l’ufficio eccede la ragionevole necessità di assicurarne il funzionamento, essa non serve al funzionamento ma al rifornimento continuativo e configura una vera gestione contabile, soggetta alla resa del conto e al giudizio. I beni di consumo strettamente necessari all’ordinario funzionamento restano invece esclusi dalla resa, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione, secondo la giurisprudenza contabile richiamata (Sez. Calabria n. 39/2020; Sez. Liguria n. 133/2016).
Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in deposito per la distribuzione. Sul piano formale, la sola elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione in magazzino secondo il mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Manca dunque il presupposto della custodia: sulla consegnataria gravava un obbligo di sola vigilanza. Il giudizio di conto va pertanto dichiarato improcedibile, con integrale conferma della conclusione del Pubblico Ministero.
Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, la Corte non pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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