Reggenze USR e controllo preventivo: motivazione integrata dai chiarimenti successivi (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 30 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo di legittimità sugli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, la carenza motivazionale dell’atto sottoposto a visto può essere integrata dalle precisazioni e dalla documentazione prodotte dall’amministrazione nel corso del procedimento di controllo. Il potere discrezionale di scelta tra più comportamenti leciti incontra il limite dell’obbligo di motivazione, ancorato a parametri oggettivi e riscontrabili, tanto più stringente quanto più l’atto si discosti dal paradigma legale. La scelta di ricorrere all’incarico di reggenza in luogo del conferimento ex art. 19, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001 è ammissibile ove trovi giustificazione nella durata limitata dell’incarico e nella salvaguardia delle procedure concorsuali in corso. Il Collegio ammette al visto gli atti una volta superate le criticità rappresentate.

Il Fatto

L’Ufficio scolastico regionale per la Calabria ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo quattro decreti del 15.12.2023, con cui ha attribuito incarichi di reggenza presso gli uffici di livello dirigenziale non generale. La durata era fissata sino al 31.12.2024, con una sola eccezione legata alla scadenza dell’incarico di titolarità.

Gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale erano rivolti ai soli dirigenti di seconda fascia del Ministero, per il conferimento ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 o, in caso di mancata assegnazione, dell’incarico di reggenza. L’ufficio di controllo ha formulato quattro rilievi, dubitando della legittimità della scelta, per la mancata applicazione del comma 5-bis e per il ricorso all’istituto della reggenza, di carattere eccezionale. Non ritenute superate le contestazioni, la questione è stata deferita in adunanza pubblica.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il sistema dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001. Gli incarichi di funzione dirigenziale non generale sono attribuiti al personale del ruolo dei dirigenti, articolato in due fasce ai sensi dell’art. 23. Le funzioni possono essere conferite, entro limiti percentuali, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli, purché dipendenti da altre amministrazioni, secondo il comma 5-bis.

Il comma 1-bis impone all’amministrazione di rendere conoscibili il numero e la tipologia dei posti disponibili e i criteri di scelta. Solo in caso di ricerca infruttuosa di risorse interne, l’ordinamento prevede un meccanismo derogatorio. La prima eccezione è il comma 5-bis, che non deroga al possesso della qualifica dirigenziale. La seconda è il comma 6, che consente il reclutamento esterno in via residuale, ma non ricorre per la Calabria, non essendo previsto alcun posto dal decreto ministeriale n. 186/2023.

Nel caso in esame l’amministrazione, distaccandosi da tale meccanismo, ha optato per l’attribuzione di incarichi ad interim, ricorrendo a una previsione di portata eccezionale ed extra ordinem. Le dichiarazioni rese in sede di risposta e nella nota depositata nell’imminenza dell’adunanza, con la documentazione allegata, hanno però integrato le motivazioni dei decreti.

La Sezione sottolinea che il potere discrezionale incontra il limite dell’obbligo di motivazione, tanto più rinforzato quanto più ci si discosti dalla previsione di legge. La carenza motivazionale iniziale risulta sanata dagli interventi chiarificatori successivi del Ministero, dai quali emerge la scelta strategica di prediligere le procedure concorsuali e di assicurare la compatibilità con il piano triennale dei fabbisogni. La scelta della reggenza, di durata limitata, è dunque ritenuta sufficientemente motivata.

Quanto al doppio incarico, l’ufficio ha documentato i fatti che hanno condotto all’individuazione del candidato ritenuto ottimale, superando il punto di rilievo, con raccomandazione per il futuro di allegare ogni documentazione comprovante le motivazioni. Il Collegio supera quindi i rilievi, in vista della continuità amministrativa dell’Ufficio scolastico regionale, e ammette al visto e registrazione i quattro decreti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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