Fermo amministrativo erariale richiede fumus boni iuris concreto e credito quantificato (Corte dei Conti Sez. III App. n. 162 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il fermo amministrativo disciplinato dall’art. 69 del r.d. n. 2440/1923 è misura cautelare che presuppone la ragionevole apparenza della fondatezza del credito. Il fumus boni iuris non può essere desunto dalla sola pendenza di un procedimento penale né dall’avvenuta irrogazione di una sanzione disciplinare. Occorrono elementi oggettivi idonei a condurre, in tempi ragionevoli, all’accertamento definitivo della pretesa. Il provvedimento che non indichi la misura del credito, né criteri di quantificazione, viola il principio di proporzionalità e comprime in modo illimitato i diritti del privato. La decisione di primo grado che annulli il fermo va confermata, eventualmente con motivazione diversa.
Il Fatto
La vicenda riguarda un dipendente di un’amministrazione finanziaria, destinatario di provvedimenti di fermo amministrativo adottati dal direttore regionale in relazione a una pretesa erariale connessa a una vicenda penale e al licenziamento disciplinare. Il lavoratore ha impugnato i fermi davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio.
Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 877/2021, ha accolto il ricorso sul presupposto della carenza di fumus boni iuris: non risultava aperto alcun procedimento contabile istruttorio, né vi era stato rinvio a giudizio, né sentenza penale di condanna passata in giudicato. L’amministrazione ha proposto appello, sostenendo la legittimità dei fermi per la natura cautelare della misura e la pendenza del procedimento penale.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello affronta il nodo centrale del rapporto tra cautela erariale e accertamento del credito. Richiamato l’art. 69 del r.d. n. 2440/1923, il Collegio ricostruisce la funzione del fermo come strumento anticipatorio della tutela, ma ne delimita rigorosamente i presupposti.
La misura non richiede un titolo definitivo, ma esige un fumus boni iuris concreto, ancorato a elementi oggettivi che lascino ragionevolmente prevedere l’accertamento del credito in tempi contenuti. La Corte ammette che, in via generale, i provvedimenti di custodia cautelare e di rinvio a giudizio possono costituire ragionevole aspettativa di credito, richiamando i propri precedenti (App., Sez. I, n. 95 e 96 del 2025).
Nel caso concreto, tuttavia, il fermo è stato disposto in uno stadio anteriore alla stessa cautela, quando il fumus non si palesava ancora. La ragione di credito risulta genericamente individuata nella pendenza del procedimento penale e nell’irrogazione del licenziamento disciplinare. Manca però ogni indicazione della misura del presunto credito e ogni criterio di determinazione della somma.
Proprio tale omissione desta forti perplessità sull’uso corretto dello strumento: il privato risulterebbe gravato da un vincolo su un importo indefinito. Il Collegio ne trae la violazione del principio di proporzionalità, sotto il profilo della congruità tra mezzo e fine, poiché una misura che comprime illimitatamente i diritti di credito del privato non è compatibile con la funzione cautelare.
La decisione di primo grado viene quindi confermata, sebbene con motivazione in parte diversa. Le spese di difesa e di giudizio sono compensate tra le parti ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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