Rimborso spese viaggio in scavalco d’eccedenza estraneo alla contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 41 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere avanzata ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 è inammissibile, sotto il profilo oggettivo, quando non attenga alla materia della contabilità pubblica, né nella sua accezione ristretta né in quella dinamica. Non è sufficiente il mero riflesso finanziario dell’atto sul bilancio dell’ente, occorrendo che il quesito investa norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa. La funzione consultiva resta inoltre preclusa quando il quesito riguardi l’interpretazione di clausole della contrattazione collettiva o l’accertamento di diritti soggettivi patrimoniali, per i quali operano specifici rimedi e l’apposita procedura di interpretazione autentica. La verifica dell’ammissibilità oggettiva precede ogni valutazione di merito.

Il Fatto

Un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere in materia di rimborso delle spese di viaggio al personale dipendente assunto, a tempo parziale, in regime di scavalco d’eccedenza ai sensi dell’art. 1, comma 557, legge n. 311/2004. L’ente ha formulato quattro quesiti: se il rimborso sia dovuto; da quale luogo vada calcolato, se dal comune di residenza del lavoratore o dall’ente di provenienza che ha autorizzato lo scavalco; con quali modalità si determini, tra tariffa ACI e un quinto del costo medio del carburante; se sia necessaria un’attestazione del dipendente, sotto responsabilità penale, di avere effettivamente sostenuto le spese.

Il Comune ha rappresentato che la contrattazione collettiva riconosce il rimborso delle spese, nei limiti del trattamento di trasferta, solo al personale in scavalco condiviso, mentre nulla prevede per lo scavalco d’eccedenza, istituto disciplinato dalla citata disposizione di legge. La richiesta è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato in via preliminare i requisiti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, del quesito. Sotto il primo profilo, non vi sono dubbi: l’istanza proviene dal Sindaco, rappresentante dell’ente locale e organo istituzionalmente legittimato, ed è stata veicolata dal Consiglio delle autonomie locali.

Sotto il profilo oggettivo, la Corte ha ripercorso i criteri elaborati dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni riunite. La funzione consultiva è circoscritta alla materia della contabilità pubblica e non si estende a una consulenza di portata generale. Ai fini della sua delimitazione non basta il riflesso finanziario di un atto sul bilancio, perché la disciplina contabile attiene alla sola fase discendente, distinta da quella sostanziale del procedimento amministrativo.

La Sezione ha richiamato la nozione dinamica di contabilità pubblica, secondo cui sono ammissibili i quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, purché riguardino norme che pongono limiti e divieti strumentali a specifici obiettivi di contenimento della spesa, non norme con meri riflessi finanziari. Ha ricordato inoltre che il parere non può interferire con l’esercizio di funzioni giurisdizionali, per non prefigurare soluzioni non conciliabili con successive pronunce.

Applicando tali criteri, la Corte ha rilevato che il quesito attiene alla spettanza e alle modalità di un rimborso spese, tema estraneo tanto alla nozione ristretta quanto a quella dinamica di contabilità pubblica. La richiesta non involge l’applicazione di norme di contenimento della spesa di personale e l’ente non ha sottoposto norme di coordinamento della finanza pubblica. Quanto alle clausole del CCNL Funzioni Locali, la loro interpretazione trova disciplina nel d.lgs. n. 165/2001, che riserva all’ARAN assistenza per l’uniforme applicazione e prevede l’accordo di interpretazione autentica. Né la funzione consultiva può spingersi all’accertamento di diritti soggettivi patrimoniali, tutelati in sedi giurisdizionali proprie.

La richiesta è stata pertanto dichiarata inammissibile per difetto di attinenza alla contabilità pubblica e per la possibile interferenza con l’ambito di cognizione di altre giurisdizioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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