Partecipazione indiretta del Comune esclude il parere della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 58 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, il parere della Corte dei conti sull’atto deliberativo di acquisto di una partecipazione societaria presuppone l’acquisizione ex novo della qualifica di socio. Ove l’amministrazione sia già socio, sia pure indiretto, per il tramite di una società partecipata, l’operazione di incremento della quota non integra l’ambito di applicazione dell’art. 5 TUSP e non è soggetta al controllo preventivo ivi previsto. Il discrimine individuato dalle Sezioni riunite in sede di controllo è la posizione di terzietà dell’ente rispetto alla società. La Sezione di controllo dichiara pertanto il non luogo a procedere, riservandosi l’esame degli atti nelle altre funzioni di controllo.

Il Fatto

Il Comune di Cagliari ha richiesto alla Sezione regionale di controllo per la Sardegna un parere ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, in relazione alla deliberazione consiliare con cui aveva approvato l’acquisto di una partecipazione diretta nella società Parkar S.r.l., concessionaria del servizio di gestione e custodia di parcheggi pubblici nel territorio comunale.

Il Comune era già socio indiretto di Parkar, detenendo il 67,50% di CTM S.p.A., società a totale partecipazione pubblica e socio unico della stessa Parkar. L’operazione deliberata mirava a rafforzare il controllo dell’ente, cumulando i poteri di socio diretto e indiretto, e a qualificare la società come in house providing, con conseguente affidamento diretto del servizio e approvazione delle necessarie modifiche statutarie.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 5 TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, impone alla pubblica amministrazione un rigoroso onere motivazionale in caso di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, e attribuisce alla Corte dei conti il compito di pronunciarsi entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 della medesima disposizione e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP.

Richiamate le Sezioni riunite in sede di controllo, la Corte evidenzia come il parere non abbia effetti preclusivi: l’amministrazione, in caso di esito negativo, può procedere ugualmente, purché motivi analiticamente le ragioni del dissenso.

Sul piano soggettivo, la deliberazione consiliare risulta conforme agli artt. 7 e 8 TUSP, essendo stata adottata dal competente organo, pubblicata e sottoposta a consultazione pubblica. Il nodo verte sul presupposto oggettivo. La Sezione richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 19/2022/QMIG, che ha escluso dal novero degli atti soggetti a controllo le operazioni straordinarie e ha individuato il criterio discretivo nell’acquisizione ex novo della qualifica di socio.

Applicando tale criterio, il Comune non può considerarsi terzo rispetto a Parkar, essendone già socio, sia pure in via indiretta. L’incremento della quota, diretto a conseguire il controllo analogo e a trasformare la società in in house providing, è assimilabile alle operazioni escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 5 TUSP. Pur non essendo applicabile la norma invocata, la Sezione si riserva di esaminare gli atti nell’esercizio delle altre funzioni di controllo, in particolare nella verifica dei piani di revisione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 TUSP e nei controlli di legalità finanziaria ex art. 148-bis d.lgs. n. 267/2000.

La Corte dichiara quindi il non luogo a procedere sull’istanza e dispone la trasmissione della deliberazione all’amministrazione, con ordine di pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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