Giudizio per resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 161 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per la resa del conto giudiziale, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Tale forma di definizione non varia in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico. Pertanto, intervenuto il deposito dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile, il giudizio va definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali da parte di un agente contabile esterno, gestore di una struttura ricettiva comunale, con riferimento agli esercizi finanziari 2019 e 2020. Contestualmente ha richiesto l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016 per l’ipotesi di grave e ingiustificata omissione del deposito.
Con decreto n. 104/2024 il Giudice ha fissato il termine per la resa dei conti. Il Comune ha poi trasmesso la documentazione tramite l’applicativo DAeD. Alla camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice rileva che i conti giudiziali depositati risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interno. Il venir meno dell’oggetto della domanda cautelare-nominale, a seguito dell’adempimento richiesto, determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente decisione (Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il giudizio per resa di conto, seppur strumentale rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, ricavabile dalle norme che ne regolamentano tutte le fasi. Tali norme ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Da qui la conseguenza decisiva: la forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce degli artt. 141 e ss. c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico venga ad assumere. Dalla lettura dell’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.
Pertanto, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., il giudizio va definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, restando ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancanza di contraddittorio nel presente giudizio. Gli atti sono rimessi al Magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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