Controlli interni enti locali obbligo superamento criticità (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 119 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di verifica sui sistemi dei controlli interni degli enti locali ai sensi dell’art. 148 TUEL, accerta il grado di adeguatezza complessiva del sistema sulla base dei referti annuali trasmessi dall’ente. Quando emergono profili di criticità riconducibili alla non piena conformità al regolamento comunale e alle prescrizioni della legge, la Sezione accerta la parziale adeguatezza e invita l’ente, richiamando l’attenzione del Segretario generale, ad adottare tutte le iniziative necessarie al superamento delle debolezze riscontrate per ciascuna tipologia di controllo. La pronuncia dispone la comunicazione delle iniziative intraprese e la pubblicazione dell’esito sul sito istituzionale, in coerenza con la funzione collaborativa e non sanzionatoria del controllo.

Il Fatto

Il Sindaco di un comune ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, riferiti agli esercizi 2020 e 2021. I referti sono stati redatti secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con le deliberazioni n. 12/SEZAUT/2021/INPR e n. 16/SEZAUT/2022/INPR.

Il Magistrato istruttore ha deferito la decisione all’esame collegiale della Sezione. Dall’esame della documentazione sono emersi profili di criticità riferiti al sistema dei controlli interni, al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico, al controllo sugli equilibri finanziari, al controllo sugli organismi partecipati e al controllo sulla qualità dei servizi, oltre che alle appendici sull’emergenza sanitaria, sul lavoro agile e sul PNRR.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il sistema dei controlli interni muovendo dal regolamento adottato dall’ente e dalla disciplina del TUEL. Rileva che il rapporto tra i report programmati e quelli effettivamente prodotti è soddisfacente negli esercizi considerati, ma che non sono state avviate azioni correttive a seguito dei report ufficializzati e che sorgono perplessità sul calcolo dell’indice F.T.E. dichiarato per il personale assegnato.

Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione richiama l’art. 147-bis, commi 1 e 2, TUEL e la sua funzione di autotutela e auditing interno. Rileva che gli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo di regolarità contabile dell’anno precedente non hanno influito sull’individuazione dei settori e degli atti da sottoporre a controllo successivo. Osserva inoltre che non sono state verificate le attestazioni sui pagamenti effettuati oltre i termini, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002.

Sul controllo di gestione e sul controllo strategico la Corte registra elementi positivi, quali la contabilità economica analitica per centri di costo e l’integrazione tra i due controlli, ma segnala che il controllo strategico non utilizza le informazioni della contabilità analitica per orientare le decisioni di allocazione delle risorse. Sul controllo sugli equilibri finanziari non emergono significative criticità.

Il deficit più marcato riguarda il controllo sugli organismi partecipati. La Sezione rileva che non sono stati definiti gli indirizzi strategici, non sono stati approvati i budget delle partecipate, non è stata monitorata l’attuazione della disciplina sul personale ex art. 19 TUSP e la relazione sul governo societario non contiene il programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6 TUSP. Anche il controllo sulla qualità dei servizi non appare adeguato, per la mancata adozione della Carta dei servizi e per l’assenza di benchmarking.

Alla luce di tali rilievi, la Corte accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni e invita l’ente, richiamando l’attenzione del Segretario generale, a intraprendere le iniziative necessarie al superamento delle criticità. Dispone la comunicazione delle iniziative intraprese e la pubblicazione della pronuncia sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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