Cessazione della materia del contendere e spese secondo la soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 177 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento, intervenuto in corso di causa, delle provvidenze economiche richieste dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, quando il soddisfacimento della pretesa sia integrale. La declaratoria non preclude la regolazione delle spese, che il giudice contabile liquida secondo il principio della soccombenza virtuale. Le spese sono pertanto poste a carico dell’Istituto previdenziale che abbia riconosciuto le provvidenze solo dopo la notificazione del ricorso, ammettendo così in sostanza la fondatezza delle ragioni attoree. Il criterio consente di non far gravare sul ricorrente il costo del giudizio resosi necessario per ottenere ciò che l’Amministrazione avrebbe potuto riconoscere in via amministrativa.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione diretta con decorrenza agosto 1999 e coniugata, ha presentato in data 25 maggio 2023 istanza all’INPS per ottenere l’assegno per il nucleo familiare con componente inabile, nella misura mensile di euro 51,13 secondo la tabella 21, con l’ordinaria prescrizione quinquennale. L’istanza è rimasta inevasa oltre i centoventi giorni previsti per legge e il ricorso proposto al comitato provinciale è stato respinto.

La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per sentire accertare il proprio diritto, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla presentazione della domanda, e per ottenere la condanna dell’Istituto alla corresponsione delle provvidenze con gli accessori, oltre alla condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Costituendosi in giudizio, l’INPS ha rappresentato che la domanda era stata trasmessa al Centro Medico Legale per l’accertamento dello stato di inabilità. Il CML, nel dicembre 2023, ha deliberato lo stato di inabilità con decorrenza dalla rata di giugno 2024 e ha riconosciuto gli arretrati dal 1° luglio 2019. L’Istituto ha quindi riliquidato il trattamento già in pagamento, elevandolo da euro 10,33 a euro 51,13 mensili, con applicazione dalla mensilità di giugno 2024 e contestuale corresponsione degli arretrati.

Su questa base l’Istituto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. In udienza, il difensore della ricorrente ha insistito per la declaratoria chiedendo la condanna alle spese di controparte; il difensore dell’INPS ha ribadito la richiesta di compensazione.

Il giudice ha rilevato che le parti si sono reciprocamente date atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Tale mutamento è idoneo a determinare il soddisfacimento del diritto azionato e, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere e il sopravvenuto difetto di interesse ad agire.

Quanto alle spese, la Corte ha applicato il principio della soccombenza virtuale. Con il riconoscimento dei trattamenti di famiglia richiesti, l’Istituto ha in sostanza ammesso la fondatezza delle ragioni esposte nel ricorso, soddisfatte soltanto dopo la notificazione dello stesso. Le spese legali sono state pertanto poste a carico dell’INPS.

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato l’Istituto al pagamento delle spese di lite, liquidate equitativamente in euro 200 oltre oneri e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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