Prescrizione dei ratei di pensione privilegiata dal provvedimento negativo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 216 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione quinquennale dei singoli ratei di pensione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, in caso di trattamento di quiescenza subordinato a provvedimento amministrativo, solo dal momento in cui il provvedimento di liquidazione — concessivo o negativo — sia portato a conoscenza dell’interessato. L’art. 143, quinto comma, d.P.R. n. 1092/1973, non abrogato dall’art. 2 della legge n. 428/1985, sottrae i ratei all’effetto estintivo finché non intervenga il provvedimento di liquidazione, poiché solo la sua comunicazione consente la verifica di calcoli e normative complesse. Ne segue che, ove il provvedimento negativo sia comunicato tardivamente, nessuna prescrizione matura sui ratei anteriori e la tempestiva notifica del ricorso introduttivo vale come atto di costituzione in mora.
Il Fatto
L’appellato, già appartenente al corpo di polizia, presentava domanda di pensione privilegiata ordinaria nel febbraio 2012 e cessava dal servizio nel maggio dello stesso anno. L’Inps comunicava la determina di rigetto del trattamento pensionistico soltanto nell’aprile 2019. Avverso quel diniego l’interessato proponeva ricorso dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, notificandolo nell’ottobre 2020.
Il giudice di prime cure riconosceva il diritto alla pensione privilegiata per due patologie, con decorrenza dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, e rigettava l’eccezione di prescrizione dei ratei arretrati sollevata dall’Istituto. L’Inps impugnava la decisione davanti alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello.
La Motivazione della Corte
L’appellante sosteneva che il diritto al trattamento pensionistico trovi fonte direttamente nella legge, onde il credito sarebbe liquido già prima dell’emanazione del provvedimento, con applicazione della prescrizione quinquennale ai ratei ultraquinquennali arretrati, anche non ancora liquidi. In via subordinata chiedeva dichiararsi estinti i ratei compresi tra il 2012 e il 2014.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939, nel testo sostituito dall’art. 2 della legge n. 428/1985, secondo cui il termine quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La Corte richiama poi l’art. 143, quinto comma, d.P.R. n. 1092/1973, che continua a prevedere che il termine di prescrizione non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione sia portato a conoscenza dell’interessato. Tale disposizione, non abrogata dalla riforma del 1985, rafforza la tutela del pensionato, perché la valutazione dell’effettiva sussistenza del diritto e della giusta misura della pensione richiede la verifica di calcoli e normative complesse, agevolmente accertabili solo se la procedura di liquidazione sia formalizzata in un provvedimento.
Su questa linea il Collegio osserva che, se il diritto a pensione è imprescrittibile ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 1092/1973, i crediti relativi ai singoli ratei e ai loro accessori sono soggetti a prescrizione estintiva quinquennale. Poiché la prescrizione opera solo quando il diritto può essere fatto valere, ciò accade soltanto dal momento in cui il provvedimento che conferisce o nega il trattamento di quiescenza sia portato a conoscenza dell’interessato.
Ne deriva la conferma della decisione di primo grado: il dies a quo della prescrizione decorre dalla comunicazione del provvedimento negativo, momento in cui il diritto può essere consapevolmente fatto valere, e la tempestiva notifica del ricorso introduttivo, quale atto di costituzione in mora, ha impedito ogni effetto estintivo. L’appello è pertanto rigettato, anche nella parte subordinata, con condanna dell’appellante alle spese di difesa.
Nota della Redazione
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