Nessuna colpa grave degli amministratori che scelgono il difensore esterno del comune (Corte dei Conti Sez. I App. n. 50 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, riconosciuta dall’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973 agli enti locali del Trentino-Alto Adige, non si converte in obbligo per effetto dei principi di economicità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Il dato letterale (“possono” e non “devono”) e la successiva evoluzione normativa, che ha ribadito la natura fiduciaria dell’incarico, impediscono di configurare un dovere di ricorrere alla difesa erariale. Ne consegue che gli amministratori privi di competenze giuridiche, i quali si affidino al parere di regolarità tecnico-amministrativa del Segretario comunale, non incorrono in colpa grave per non avere autonomamente elaborato una lettura costituzionalmente orientata della norma. La responsabilità contabile resta così imputabile al solo Segretario, in ragione del suo ruolo preponderante nelle scelte tecnico-giuridiche.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal conferimento, da parte di un Comune trentino, di un incarico di difesa ad un avvocato del libero foro, in relazione ad un procedimento di accertamento tecnico preventivo. La delibera di Giunta adottò la scelta senza richiamare la possibilità di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, prevista dall’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973, che avrebbe consentito una difesa qualificata senza oneri per l’ente.

La Procura regionale convenne in giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale di Trento i componenti della Giunta e il Segretario comunale per il danno da retribuzione del professionista esterno. Il primo giudice, con sentenza n. 5/2023, condannò il solo Segretario, a titolo di colpa grave, al pagamento di una frazione del danno, prosciogliendo gli amministratori per avere confidato nell’operato del funzionario. La Procura ha proposto appello, lamentando l’esclusione della responsabilità dei deliberanti, l’errata ripartizione del danno e l’indebita applicazione del potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i tre motivi, ruotanti intorno alla portata dell’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973. La tesi della Procura vorrebbe la norma non facoltizzante, ma vincolante in ragione del risparmio di spesa e della qualificazione dell’organo erariale. La Corte respinge questa impostazione applicando i criteri di ermeneutica dell’art. 12 delle preleggi.

Sul piano letterale, il legislatore ha adoperato la formula “possono” e non “devono”. L’intenzione del legislatore, ricostruita anche attraverso la successiva evoluzione normativa, conferma la natura facoltativa del ricorso all’Avvocatura, esplicitando anzi la natura fiduciaria dell’incarico e la possibilità di stipulare protocolli d’intesa. La tesi della Procura, avulsa dal dato normativo, non può essere accolta.

Quanto alla gravità della colpa, la Corte richiama il criterio della prognosi postuma in concreto e la nozione elaborata dalle Sezioni riunite: evidente trasgressione di regole di condotta riconoscibile ex ante dall’agente. Nel caso concreto, escludere la colpa grave degli amministratori si impone perché rimproverare loro di non avere combinato in via interpretativa la norma con il principio di economicità presupporrebbe competenze giuridiche qualificate che non è ragionevole pretendere da membri di organi elettivi.

Rileva inoltre la prassi amministrativa coeva, orientata a considerare l’avvalimento dell’Avvocatura come mera opzione gestionale. Assume rilievo decisivo il parere di regolarità tecnico-amministrativa reso favorevolmente dal Segretario comunale, funzionario fornito delle competenze giuridiche adeguate, senza alcun cenno alla difesa erariale. Il Collegio richiama un proprio precedente di appello in caso analogo fino a respingere il secondo e terzo motivo: non è equivalente il contributo eziologico degli amministratori, privi delle necessarie cognizioni, rispetto a quello del Segretario, garante del legittimo operare dell’ente. Quanto al potere riduttivo, il giudice di prime cure lo ha correttamente fondato sulla prassi dell’affidamento diretto quale elemento esterno di condizionamento, non su una prassi illegittima. L’appello è rigettato, con conferma della sentenza e spese a carico del Comune.

Nota della Redazione

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