Controlli interni assenti anche nell’ente in dissesto: legittimo l’invito della Corte (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 195 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che gli enti locali devono redigere ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000 integra il quadro informativo della competente Sezione regionale di controllo e costituisce presidio essenziale della sana gestione finanziaria. Il dissesto finanziario dichiarato dall’ente non costituisce causa di esenzione dall’attivazione del sistema integrato dei controlli interni previsto dagli artt. 147 e seguenti del TUEL. La condizione di dissesto, al contrario, impone un rafforzamento dei controlli, in quanto la loro assenza vanifica i meccanismi di prevenzione, comparazione e autocorrezione dell’attività gestionale e incide direttamente sugli equilibri di bilancio. La Sezione regionale accerta l’inadeguatezza del sistema e invita l’ente a superare le criticità, con riserva di segnalazione ai fini della responsabilità sanzionatoria dell’art. 148, comma 4, del TUEL.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo ha esaminato i referti annuali che l’ente locale ha trasmesso sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021. L’ente, dichiarato in dissesto finanziario nel dicembre 2021 dopo la mancata approvazione del piano di riequilibrio pluriennale, ha rappresentato nei questionari una situazione di riorganizzazione e ha comunicato la mancanza di attivazione della maggior parte delle tipologie di controllo.

Dall’istruttoria è emerso un quadro di carenze strutturali e organizzative che la Sezione ha ritenuto di sottoporre all’esame collegiale, con deferimento disposto dal Presidente su richiesta del magistrato istruttore.

La Motivazione della Corte

Il referto dell’art. 148 TUEL non esaurisce un adempimento formale, ma concorre al controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali e completa quello svolto ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005. La Sezione richiama la giurisprudenza contabile che definisce il sistema dei controlli interni come contrappeso dell’autonomia territoriale e presidio di trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

Quanto al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ex art. 147-bis del TUEL, la Corte rileva che esso non è stato attivato. Non risultano verificate le attestazioni sui pagamenti oltre i termini dell’art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 e manca una vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati. L’assenza di tale forma di controllo vanifica la funzione di guida della struttura al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento.

Anche il controllo di gestione e il controllo strategico — rispettivamente previsti dall’art. 147, comma 2, lett. a) e dall’art. 147-ter del TUEL — sono risultati inattivati: manca il PEG e la percentuale media degli obiettivi strategici raggiunti è pari allo zero. Su questo punto la Sezione afferma con nettezza che nessuna norma esonera l’ente in dissesto dall’attivare tali controlli e dall’inviare il referto dell’art. 198-bis del TUEL. La condizione di dissesto non è esimente, ma impone anzi un rafforzamento del sistema, per intercettare e correggere le dinamiche che possono aggravare la procedura di risanamento.

Il controllo sugli organismi partecipati ex art. 147-quater del TUEL risulta carente in tutti i profili al punto da potersi considerare non attivato: manca una struttura dedicata, non sono stati definiti gli indirizzi strategici, non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori né il monitoraggio dei contratti di servizio. Infine, il controllo sulla qualità dei servizi, pur con l’adozione della Carta dei servizi nel 2021, non è stato attivato secondo le metodologie richieste dall’art. 147, comma 2, lett. e), del TUEL.

Alla luce di queste risultanze la Sezione accerta l’inadeguatezza del sistema dei controlli interni e invita l’ente, richiamando il Segretario generale, ad attivare le tipologie di controllo mancanti, con particolare riguardo agli atti della fase di attuazione del PNRR e al controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione. Dispone la comunicazione delle iniziative intraprese e la trasmissione della pronuncia al Consiglio comunale, al Sindaco e all’organo di revisione, con riserva di analisi dei successivi referti anche ai fini dell’art. 148 del TUEL in tema di responsabilità sanzionatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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