Divieto di incarichi di consulenza a soggetti in quiescenza (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 173 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli incarichi di collaborazione esterna previsti dall’art. 14 della l.r. Sicilia n. 7/1992 (c.d. “esperto del Sindaco”) e gli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici degli enti locali, esclusi dal divieto di conferimento a soggetti in quiescenza dall’art. 11, comma 3, del d.l. n. 105/2023, sono figure ontologicamente differenti e non cumulabili nel medesimo atto di nomina. La deroga opera, secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la sola figura del Capo di Gabinetto degli uffici di staff ex art. 90 TUEL. Un incarico che, al di là del nomen iuris, presenti in concreto natura strettamente consulenziale resta soggetto al divieto di cui all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012. Resta fermo che il controllo ex art. 1, comma 173, della l. n. 266/2005 accerta non solo la legittimità, ma anche la regolarità ed efficacia dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Un Comune siciliano, commissariato a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ha conferito due incarichi di “esperto del Sindaco” ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 7/1992: uno per la reingegnerizzazione e sicurezza delle reti informatiche, con riguardo alle risorse del PNRR; l’altro per lo scouting di finanziamenti regionali, nazionali ed europei nel settore degli affari sociali.

Gli atti sono stati trasmessi alla Sezione regionale di controllo, che con deliberazione interlocutoria ha rilevato perplessità sull’inquadramento normativo delle due nomine, sulla mancanza di alcune dichiarazioni e sul curriculum non sottoscritto di uno degli esperti. L’Ente ha prodotto controdeduzioni e documenti integrativi.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del controllo ex art. 1, comma 173, della l. n. 266/2005, qualificandolo come verifica collaborativa su efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, che non prescinde dal riscontro di conformità a norme giuridiche, e richiama l’obbligo di trasmissione degli atti di affidamento di incarichi di studio e consulenza di cui all’art. 1, comma 42, della l. n. 311/2004.

Quanto ai presupposti degli incarichi esterni, il Collegio richiama i requisiti dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, il divieto del comma 5-bis, la linea interpretativa restrittiva che impone di valorizzare le risorse interne, e la disciplina speciale dell'”esperto del Sindaco”, che non può sopperire a carenze organizzative o di organico né tradursi in supporto gestionale. Richiama quindi la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2022, che ha delimitato la portata dell’art. 14 l.r. n. 7/1992 al rispetto della norma fondamentale dettata dall’art. 7 TUPI.

Il nucleo dell’argomentazione riguarda la pretesa riconducibilità delle nomine all’ipotesi derogatoria dell’art. 11, comma 3, del d.l. n. 105/2023. La Sezione osserva che tale deroga si riferisce agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e che, per gli enti locali, si tratta degli uffici di staff ex art. 90 TUEL. Sul punto richiama il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 938 dell’11 ottobre 2023, che vi ricomprende la sola figura del Capo di Gabinetto.

Da qui la differenza ontologica tra le due figure: incarico di collaborazione esterna tipizzato dal legislatore regionale, il primo; incarico di direzione dell’ufficio di gabinetto, il secondo. La Corte ritiene che un incarico consulenziale non possa contemporaneamente integrare l’ipotesi derogatoria e che, in concreto, l’attività svolta presenti natura strettamente consulenziale, esclusa la costituzione di un ufficio ex art. 90 TUEL. Essendo il professionista in quiescenza, l’incarico ricade nel divieto dell’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012. Il Collegio respinge infine la lettura del dossier parlamentare proposta dall’Ente.

L’incarico conferito alla seconda esperta è invece ritenuto conforme: la disciplina regionale ammette il conferimento a personale non laureato purché di documentata professionalità, l’attività è risultata riconducibile alle competenze dell’organo politico e la pubblicità è stata effettuata secondo l’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013. La Corte accerta la non conformità del primo incarico, richiede all’Ente l’osservanza delle disposizioni e lo invita ad adottare i provvedimenti conseguenti, con trasmissione della pronuncia agli organi comunali e pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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