Sistema dei controlli interni parzialmente adeguato e obbligo di superare le criticità (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 193 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che il Sindaco degli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti trasmette alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 148 TUEL costituisce strumento ricognitivo che integra il quadro informativo della Sezione e concorre a completare il controllo di cui ai commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005. Il sistema integrato dei controlli interni deve assicurare l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento di ciascuna tipologia di audit. Il funzionamento meramente formale dei controlli di regolarità successiva, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi integra un sistema parzialmente adeguato, con possibili ricadute sulla sana gestione e sugli equilibri di bilancio. La Sezione accerta tale parziale adeguatezza e invita l’ente, richiamando il Segretario generale, ad adottare le iniziative correttive, con riserva di analisi dei successivi referti anche ai fini della responsabilità sanzionatoria ex art. 148, comma 4, TUEL.

Il Fatto

La vicenda riguarda il Comune di Enna, ente con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, tenuto a redigere il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni. Il Sindaco ha trasmesso i referti relativi agli esercizi 2020 e 2021, in conformità alle linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie.

La Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana ha esaminato i referti nell’ambito dell’attività di verifica sulla legittimità e regolarità della gestione e sull’efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni. L’istruttoria è stata deferita all’esame collegiale su richiesta del magistrato istruttore.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 148 TUEL, come modificato dal decreto legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, e dall’art. 33 del decreto legge n. 91/2014. Il referto annuale va redatto secondo le linee guida della Sezione delle autonomie e trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo. Esso non esaurisce la funzione di controllo, ma la alimenta, portando a conoscenza della Sezione le eventuali irregolarità emerse dagli organi di controllo interno.

Il principio richiamato è che il rafforzamento dei controlli interni costituisce presidio della sana gestione e contrappeso dell’autonomia territoriale. Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e rischia di alterare i processi decisionali, indebolendo le scelte gestionali e organizzative.

Passando al caso concreto, la Sezione rileva numerose debolezze strutturali. Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, a fronte di un numero elevato di atti emanati il campione esaminato resta contenuto, con un numero significativo di irregolarità rilevate e un numero molto ridotto di sanatorie. L’utilizzo della sola estrazione casuale, senza individuazione dei settori a maggiore criticità, non consente di rendere incisivo il controllo. La Sezione invita quindi ad incrementare la percentuale degli atti da sottoporre a verifica.

Quanto al controllo di gestione, l’ente non si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Il tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale risulta insufficiente a garantire una gestione economicamente sana, con invito ad aumentare la percentuale a carico dell’utenza. Sul controllo sugli equilibri finanziari, la Sezione rileva che il Segretario generale non è stato attivamente coinvolto e ne auspica un ruolo più attivo, stante la funzione di garante della conformità dell’azione amministrativa. Sul controllo sugli organismi partecipati, non risultano approvati i budget delle società partecipate in house e, per il 2021, non è stato effettuato il monitoraggio sui contratti di servizio. Sul controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione constata la mancata attuazione delle metodologie richieste dall’art. 147, comma 2, lett. e), TUEL già a decorrere dal 2015, con assenza di analisi della qualità effettiva e di misurazione della soddisfazione degli utenti.

All’esito, la Corte accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni e invita l’ente, richiamando l’attenzione del Segretario generale, ad intraprendere tutte le iniziative necessarie al superamento delle criticità, disponendo la comunicazione delle iniziative assunte e la trasmissione della pronuncia agli organi dell’ente, con riserva di analisi dei successivi referti anche ai fini della responsabilità sanzionatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *