Non più attuale in Sicilia la decurtazione del 10% sull’indennità di funzione (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 243 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione del dieci per cento dell’indennità di funzione degli amministratori locali, introdotta dall’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, non è più attuale e non trova applicazione negli enti locali siciliani che determinano l’indennità di funzione secondo l’art. 2 della l.r. 11/2015. L’art. 13, comma 51, della l.r. n. 13/2022, nel recepire la nuova disciplina di cui ai commi 583-585 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, ha sposato la logica di incentivazione degli incarichi di amministratore pubblico, antitetica alle misure di contenimento della spesa. Il carattere strutturale della riduzione residua ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle a regime dal 2024, o opzionalmente dal 2022.
Il Fatto
Il Comune istante, con richiesta trasmessa alla Corte dei conti in data 02 settembre 2024, ha sottoposto alla Sezione di controllo per la Regione siciliana un quesito in materia di vincoli finanziari applicabili all’indennità di funzione degli amministratori locali.
In particolare, l’ente ha chiesto se debba ritenersi ancora vigente in Sicilia, nei Comuni che applicano per la determinazione dell’indennità di funzione l’art. 2 della l.r. 11/2015 e non il diverso meccanismo di calcolo introdotto dalla disciplina nazionale, la decurtazione del 10% prevista dall’art. 1, comma 54, della l. 266/2005, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 51, della l.r. n. 13 del 2022.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica preliminarmente i requisiti di ammissibilità del parere, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. La richiesta, presentata dal Sindaco quale organo rappresentativo dell’ente, è ammissibile sotto il primo profilo. Quanto al secondo, il quesito sulla corretta interpretazione di norme che impongono vincoli finanziari alla spesa dell’ente locale è riconducibile alla nozione di contabilità pubblica, nei limiti della sua portata generale e astratta.
Nel merito, la Sezione ricostruisce la disciplina. L’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 aveva ridotto del dieci per cento l’indennità degli amministratori, parametrata al D.M. 119/2000. Tale riduzione, ritenuta strutturale dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/2012 e dalla Sezione delle Autonomie n. 24/2014, era priva di limite temporale.
Con la legge n. 234/2021 il legislatore ha modificato espressamente gli importi già fissati dal D.M. 119/2000, determinando una successione di leggi nel tempo con effetto abrogativo della disciplina precedente. La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 11/SEZAUT/2023/QMIG, ha affermato che il carattere strutturale della riduzione non è più attuale, residuando ai soli fini del calcolo del differenziale tra indennità pregresse e indennità a regime.
La Sezione osserva che l’art. 13, comma 51, della l.r. 13/2022 ha recepito la nuova disciplina nazionale, prevedendone l’applicazione facoltativa da parte degli enti locali e introducendo un sistema bifasico. Pur nella facoltatività, il legislatore regionale ha sposato la ratio della legge n. 234/2021, favorente l’assunzione degli incarichi di amministratore pubblico. La possibilità di continuare a riferirsi alle tabelle del D.M. 119/2000 non muta la volontà legislativa e non consente la coesistenza di due logiche antitetiche.
La Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 43/2014, confermata dalla n. 103/2018, secondo cui gli interventi legislativi comprimenti l’autonomia di spesa sono consentiti purché transitori. Una diversa lettura determinerebbe l’irragionevole conseguenza di applicare una risalente norma di coordinamento della finanza pubblica, non più vigente nelle Regioni ordinarie, esclusivamente in quella siciliana. In conclusione, la decurtazione del 10% non è più applicabile negli enti che determinano l’indennità di funzione secondo l’art. 2 della l.r. 11/2015.
Nota della Redazione
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