Cessazione della materia del contendere e spese nel giudizio di ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 37 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata anche d’ufficio quando sopravvenga una situazione che elimini l’interesse ad agire e a contraddire, facendo venir meno il risultato utile giuridicamente apprezzabile. Alla cessazione non consegue automaticamente la compensazione delle spese: deve applicarsi la regola della soccombenza virtuale, con riferimento al comportamento tenuto dalle parti e alla condotta processuale dell’ente. L’annullamento in autotutela che non consegua a una manifesta illegittimità dell’atto, ma integri un comportamento conforme al principio di lealtà ex art. 88 cod. proc. civ., può giustificare la compensazione o una liquidazione in forma più mite.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. 304/2021, con la quale la medesima Sezione aveva accertato il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico. Nel corso del giudizio l’Inps, costituendosi, ha rappresentato di avere provveduto alla riliquidazione mediante applicazione delle disposizioni di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e della circolare Inps n. 68 del 14.06.2022, corrispondendo arretrati e adeguando il rateo.
All’udienza del 6 novembre 2023 il giudice ha disposto rinvio per consentire il deposito dell’attestazione di avvenuto pagamento, depositata dall’Istituto il 30 gennaio 2024. Nel frattempo il giudizio è stato riassegnato ad altro magistrato per trasferimento del titolare. All’udienza del 14 marzo 2024 il difensore del ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, rimettendosi al giudice per le spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto qualificato l’istituto. La cessazione della materia del contendere è fattispecie di estinzione del processo elaborata dalla prassi giurisprudenziale e ricorre quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse a un risultato utile non conseguibile senza l’intervento del giudice. Nel caso concreto l’Inps ha provato la piena esecuzione della sentenza ottemperanda e il ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il bene della vita richiesto.
Sul regime delle spese la Corte ha escluso ogni automatismo. Alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell’atto impugnato in autotutela, non può meccanicamente correlarsi la compensazione: deve farsi ricorso alla regola della soccombenza virtuale, richiamando Cass. civ., Sez. V, n. 18459 del 2023. Tale regola non implica però automatica condanna alle spese quando l’annullamento non consegua a una manifesta illegittimità del provvedimento, sussistente sin dalla sua emanazione.
Il giudice ha poi precisato il criterio di mitigazione. Laddove l’annullamento integri un comportamento conforme al principio di lealtà ex art. 88 cod. proc. civ., esso può essere premiato con la compensazione delle spese o con una determinazione in forma più mite, come affermato da Cass. civ., Sez. VI, n. 24841 del 2021 e da Cass. civ., Sez. V, n. 33157 del 2023.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che l’Inps ha oggettivamente tardato nell’ottemperare, ma ha anche dato atto del comportamento collaborativo dell’Istituto, che in giudizio ha ammesso il proprio errore emendandolo in autotutela. Le spese sono state pertanto liquidate a carico dell’Inps secondo i criteri di cui all’art. 4 d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022: avuto riguardo al valore della causa, alla complessità bassa, all’esiguità delle questioni e alla limitata durata della controversia, nonché all’assenza di istruttoria, si è fatto ricorso ai parametri minimi, liquidando l’importo in euro 2.199,00 oltre accessori di legge. Il giudizio è stato definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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