Investimenti del Fondo Pensioni Sicilia fuori dal perimetro delle società partecipate (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 234 del 26.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo affidata alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016 presuppone che l’atto deliberativo dell’Amministrazione pubblica abbia ad oggetto la costituzione di una società o l’acquisizione di una partecipazione societaria. Ove la delibera dell’ente si collochi invece nell’ambito della disciplina speciale del TUF e non della normativa sulle società partecipate, il quesito è oggettivamente inammissibile per difetto del presupposto oggettivo della competenza. Il discrimine risiede nella riconducibilità della fattispecie al perimetro del TUSP, che la Sezione verifica in via preliminare rispetto all’esame di merito.

Il Fatto

Il Fondo Pensioni Sicilia ha trasmesso alla Sezione di controllo una richiesta di parere ex art. 5 d.lgs. n. 175 del 2016 in ordine alla costituzione di un comparto dedicato di un OICR per la gestione dinamica degli investimenti dell’Ente. L’obiettivo dichiarato è impiegare in modo produttivo la liquidità che si forma periodicamente nel patrimonio, anche per effetto del rientro di operazioni di investimento, incrementando i rendimenti e assicurando maggiore solidità al capitale contributivo, nel rispetto dei vincoli regolamentari e dei criteri generali stabiliti dal CIV.

Lo stesso Fondo ha peraltro prospettato un dubbio sulla normativa applicabile e sulla competenza della Corte. Non è certo, secondo l’Ente, che la delibera sia riconducibile al perimetro delle società partecipate, potendo invece rientrare nella disciplina speciale del TUF. La questione giunge quindi alla Sezione in sede consultiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo dell’art. 5 d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118 del 2022. L’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione va trasmesso all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

Il comma 4 individua l’autorità competente e disciplina gli esiti: il silenzio protratto oltre il termine consente all’Amministrazione di procedere; il parere negativo impone, ove si intenda comunque procedere, una motivazione analitica e la relativa pubblicità sul sito istituzionale. La novella ha così introdotto un nuovo tipo di controllo di legittimità/regolarità, collocato tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario.

Tale distinzione è ius receptum, ricorda la Sezione, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e del giudice amministrativo, e segna il confine tra le due giurisdizioni. La funzione attribuita alla Corte dei conti si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, per scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione privatistica, in ragione delle conseguenze sul piano del diritto privato, della concorrenza e della finanza pubblica. Gli interventi legislativi in materia di partecipate si inquadrano infatti nelle politiche di spending review, mirando a una gestione più efficiente e alla riduzione del costo per i bilanci pubblici.

Su queste basi la Sezione esamina i parametri richiamati dall’art. 5, comma 3: la necessità della società per le finalità istituzionali, le ragioni e finalità della scelta, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, la compatibilità con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, l’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’impianto grava sull’Amministrazione procedente l’onere di motivare analiticamente la delibera, anche nei relativi allegati a contenuto economico-finanziario.

Nel caso concreto, tuttavia, la Sezione ritiene convincente la ricostruzione operata dal Fondo. La delibera deve considerarsi rientrante nell’ambito di applicazione della disciplina speciale del TUF e non dell’art. 5 d.lgs. n. 175 del 2016. Manca dunque il presupposto oggettivo della funzione consultiva invocata. La Sezione dichiara pertanto oggettivamente inammissibile la richiesta di parere, con conseguente trasmissione della deliberazione, a cura della Segreteria, all’Amministrazione richiedente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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