Inammissibile il parere su operazione negoziale già definita dal Comune (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 165 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 può esplicarsi soltanto con riguardo a questioni di carattere generale e astratto, attinenti alla contabilità pubblica, e strettamente in via preventiva rispetto alle determinazioni amministrative dell’ente. Essa non può essere utilizzata per ottenere avalli, legittimazioni o sanatorie rispetto a scelte già compiute, né per interferire nell’esercizio della discrezionalità amministrativa dell’ente. Il parere non può trasformarsi in un giudizio sull’ammissibilità o sull’opportunità di specifiche operazioni amministrative già determinate nelle loro componenti essenziali. Ne consegue che la richiesta riferita a un’operazione negoziale già perfezionata e resa operativa è oggettivamente inammissibile, non assumendo natura ricognitiva o di orientamento generale.
Il Fatto
Un Comune, proprietario di un immobile destinato ad attività di interesse sociale ed edificato con finanziamenti pubblici su suolo concesso in diritto di superficie da un’associazione ETS, ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il Sindaco ha formulato tre quesiti: la possibilità di trasferire l’immobile alla stessa associazione con valorizzazione «alternativa» mediante accollo degli oneri di gestione; la parametrazione del concetto di «miglioria» secondo l’art. 936 cod. civ. o come controvalore dell’intera opera finanziata con fondi pubblici; l’ammissibilità del trasferimento della proprietà dopo cinque anni, direttamente all’ETS o previa procedura a evidenza pubblica.
La richiesta è stata presentata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ed è corredata dal Protocollo d’intesa già sottoscritto tra il Comune, la Prefettura, la Regione, la Città Metropolitana e l’associazione proprietaria del terreno.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato i requisiti di ammissibilità della richiesta, in ragione della natura eccezionale della funzione consultiva. Sotto il profilo soggettivo, il Collegio ha ritenuto sussistente sia la legittimazione esterna — provenendo l’istanza da un Comune, ente ricompreso tra i soggetti legittimati — sia la legittimazione interna, essendo la richiesta sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.
Il vaglio si è concentrato sull’ammissibilità oggettiva. Il quesito deve attenere alla materia della contabilità pubblica e possedere carattere generale e astratto, senza tradursi in indirizzi puntuali o avalli di decisioni gestionali già adottate o imminenti. La Sezione ha richiamato l’orientamento della Sezione delle Autonomie secondo cui il parere non può incidere su posizioni giuridiche soggettive la cui cognizione compete ad altre magistrature.
Nel caso concreto, la richiesta ha ad oggetto la realizzazione di un Centro Polisportivo mediante risorse del POC Legalità e la successiva trasferibilità dell’opera a un ente del Terzo Settore, previo riconoscimento del valore delle migliorie o dell’intera opera. Dal Protocollo emerge che l’iter amministrativo è già avviato e definito nelle sue componenti essenziali: il conferimento del ruolo di stazione appaltante, l’impegno a concedere il diritto di superficie, la destinazione vincolata del finanziamento e la previsione del trasferimento della proprietà all’associazione.
Il quesito, dunque, non ha natura ricognitiva, ma involge surrettiziamente una valutazione sulla legittimità di un’operazione amministrativa già definita e incardinata in un accordo giuridico vincolante. Il coinvolgimento della Sezione si risolverebbe in un indiretto avallo dell’operazione negoziale, con alterazione della ripartizione delle responsabilità tra organi di controllo esterno e amministrazione attiva.
Rileva altresì il profilo dell’utilizzo di risorse pubbliche vincolate. L’eventuale trasferimento a un soggetto privato di un’opera finanziata con risorse statali implicherebbe un possibile mutamento della destinazione del bene e degli effetti economico-patrimoniali dell’investimento pubblico, con possibile lesione dell’interesse erariale. Per la natura concreta e già operativa dell’atto, per la non preventività della richiesta e per il rischio di avallo dell’attività gestionale, la richiesta è stata dichiarata oggettivamente inammissibile.
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Nota della Redazione
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