Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 116 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, la comunicazione dell’ente pubblico che evidenzi l’errata individuazione dell’agente contabile determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Il procedimento di resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont. Tale forma di definizione non muta in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, poiché l’art. 144 cod. giust. cont. non introduce differenziazioni tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto. In difetto di contraddittorio non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione di una struttura ricettiva per l’esercizio finanziario 2019, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 141, comma 6, d.lgs. n. 174/2016 in caso di omissione del deposito. Con decreto n. 79/2024 il termine era stato fissato.

Nel corso del giudizio il Comune ha trasmesso una comunicazione con documentazione allegata, rappresentando l’errata individuazione dell’agente contabile. Alla camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla comunicazione dell’ente, dalla quale emerge che la persona indicata nel ricorso non riveste la qualità di agente contabile. Su tale premessa il giudice rileva che la ragione dell’azione è venuta meno, con conseguente definizione del procedimento.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e un proprio precedente (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il giudizio per resa di conto, seppur caratterizzato dalla strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale. Tale natura è desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi, che ne determinano la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza.

Da ciò deriva che la definizione non può variare in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico, poiché l’art. 144 cod. giust. cont. non consente di ricavare differenziazioni tra decreto che accolga il ricorso e decreto che lo rigetti. La pronuncia si impone dunque in via uniforme.

In applicazione di tale principio, il giudice procede ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont. e dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Nulla dispone sulle spese, rilevata la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto, e rimette gli atti al magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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