Incentivi tecnici al personale non tecnico e decorrenza retroattiva del regolamento (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 3 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 e all’art. 45 d.lgs. n. 36/2023 spettano al personale che svolge attività tecniche legate alla procedura contrattuale, anche in termini di collaborazione, a prescindere dal profilo professionale, tecnico o amministrativo. Il regolamento comunale di ripartizione, adottato tardivamente, può essere esteso ex post con efficacia retroattiva, purché le somme siano state accantonate e afferiscano a lavori banditi sotto la normativa del tempo. Resta fermo che gli incentivi maturati fino al 31 dicembre 2017 rientrano nel tetto del trattamento accessorio, mentre da tale data, per effetto del comma 5-bis, se ne sottraggono. L’elencazione delle attività incentivabili è tassativa: non comprendono la programmazione finanziaria di lavori, beni e servizi, ma ricomprendono, con il nuovo codice, affidamenti diretti, concessioni e partenariati pubblico-privato.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune toscano ha formulato, tramite il Consiglio delle autonomie locali, una richiesta di parere in materia di incentivi tecnici, articolata in quattro quesiti. L’Ente intendeva sapere se il personale che ha svolto le attività incentivabili dal 19 aprile 2016 potesse ricevere l’incentivo; se tali somme fossero escluse dai vincoli del trattamento accessorio; se l’incentivo spettasse anche a dipendenti non appartenenti ai profili professionali tecnici; e se specifiche attività di programmazione e collaborazione fossero incentivabili.

Il Comune aveva approvato il regolamento di ripartizione nel 2022, attribuendogli efficacia dal 1° gennaio 2018, senza però erogare gli incentivi a causa della complessità della ricostruzione dei progetti e dei vincoli di bilancio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ritenuto la richiesta ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo formulata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente, e sotto quello oggettivo, rientrando la materia nella contabilità pubblica.

Sul primo quesito, la risposta è positiva. L’art. 5, comma 10, d.l. n. 121/2021 consente che il regolamento trovi applicazione agli appalti avviati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, anche se eseguiti prima dell’adozione del regolamento stesso. La Sezione delle autonomie, con delibera n. 16/SEZAUT/2021/QMIG, ha enunciato il principio del tempus regit actionem, ammettendo l’adozione ex post del regolamento a condizione che le somme siano state accantonate. Il Comune può quindi estendere l’efficacia del proprio regolamento dal 19 aprile 2016.

Sul secondo quesito, la risposta è negativa. Fino all’introduzione del comma 5-bis, gli incentivi rientravano nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 1, comma 236, l. n. 208/2015. La Sezione delle autonomie, con delibera n. 26/2019, ha chiarito che gli incentivi maturati dal 19 aprile 2016 al 31 dicembre 2017 sono da includere in tale tetto, anche se già predeterminati nei quadri economici degli appalti.

Sul terzo quesito, il Collegio ha dato risposta positiva: rileva l’effettiva esplicazione di funzioni tecniche, non il profilo professionale. Il riferimento normativo è sempre alle funzioni tecniche e la ripartizione è prevista anche tra i collaboratori del RUP o dei soggetti che le svolgono.

Sul quarto quesito, la Sezione ha distinto le fattispecie. È incentivabile la predisposizione dei documenti di gara, ma non la redazione del programma triennale dei lavori e di quello degli acquisti, per la mancanza di diretta connessione con la singola procedura. Sono incentivabili i collaboratori di supporto ai RUP e ai DEC. Il nuovo codice estende l’incentivo a tutte le procedure di affidamento, superando l’orientamento che escludeva l’affidamento diretto, e ricomprende gli enti concedenti: pertanto gli incentivi sono erogabili anche in caso di concessione e di partenariato pubblico-privato, purché le attività siano quelle dell’allegato I.10 e le risorse siano stanziate per le singole procedure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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