Inammissibile il parere sul conguaglio stipendiale dopo assoluzione (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 4 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, esercitata ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, presuppone la verifica preliminare dei profili di ammissibilità, soggettivo e oggettivo. Sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere è inammissibile quando non attiene alla materia della contabilità pubblica, come nel caso in cui verta sulla normativa di un procedimento disciplinare rimessa alla contrattazione collettiva. È parimenti inammissibile la richiesta che, lungi dal prospettare dubbi interpretativi su una normativa specifica, chieda alla Sezione di individuare il provvedimento da adottare al termine di un procedimento, così sollecitandone l’ingerenza in un caso concreto e nel merito delle scelte amministrative.
Il Fatto
Un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ha applicato a un proprio dipendente, sottoposto a misura cautelare con privazione della libertà personale, il procedimento disciplinare non facoltativo ma obbligatorio. In regime di sospensione l’ente ha corrisposto l’indennità pari al 50% della retribuzione base mensile, oltre alla retribuzione individuale di anzianità e agli assegni del nucleo familiare.
Dopo la riammissione in servizio e l’intervenuta assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., il Sindaco ha chiesto alla Sezione regionale di controllo se fosse possibile applicare l’art. 61, comma 8, CCNL 2018 e procedere al pagamento del conguaglio stipendiale. La richiesta è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali e acquisita al protocollo della Sezione nel dicembre 2023.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama i consolidati orientamenti in tema di pareri ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 e ricorda che la legittimazione consultiva va valutata anzitutto sul piano dell’ammissibilità. Occorre cioè verificare la legittimazione dell’organo richiedente e l’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, come perimetrata dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie.
Il legittimo esercizio della funzione esige inoltre che la richiesta contenga quesiti di carattere generale e astratto. È così escluso che la Sezione possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell’ente o esprimere valutazioni su singoli procedimenti e comportamenti, con il rischio di interferire con l’attività di altri organi magistratuali.
Nel caso esaminato la richiesta è ammissibile sotto il profilo soggettivo: l’istanza è stata formulata dal Sindaco, quale legale rappresentante dell’ente, e trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.
Il profilo oggettivo conduce invece a esito opposto. La richiesta è inammissibile perché non riferibile alla materia della contabilità pubblica: essa concerne la normativa di un procedimento disciplinare, rimessa alla contrattazione collettiva. La Sezione rileva altresì che non vengono posti dubbi interpretativi su una normativa specifica, ma si chiede di individuare il provvedimento da adottare al termine del procedimento disciplinare.
La Sezione dovrebbe pertanto ingerirsi di un caso concreto, esplicando attività che attiene al merito delle scelte amministrative: ipotesi, questa, espressamente qualificata come inammissibile. Il deliberato è trasmesso, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco dell’ente richiedente.
Nota della Redazione
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