Cessazione della materia del contendere e interessi sulla riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 473 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa azionata dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell’interesse alla decisione. La definizione del giudizio che avvenga decidendo esclusivamente su una questione pregiudiziale, quale è l’estinzione per cessazione della materia del contendere, giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. La pretesa di ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria è infondata quando il calcolo assume come base l’intero arretrato corrisposto, anziché le singole differenze annuali che lo compongono con le rispettive decorrenze, e quando indica come termine finale una data diversa da quella dell’effettivo pagamento del capitale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione diretta, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento in base alle retribuzioni accessorie comunicate dall’amministrazione di appartenenza, con conseguente corresponsione degli arretrati maturati dal 1.10.2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituendosi, l’INPS ha chiesto un rinvio in vista della definizione del procedimento. Il giudice, con ordinanza n. 155/2024, ha assegnato all’istituto un termine per il deposito del fascicolo amministrativo e ha rinviato la trattazione per consentire la conclusione del procedimento di liquidazione. Nel corso del giudizio l’INPS ha adottato il provvedimento di riliquidazione e ha corrisposto gli arretrati. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per la sorte capitale, insistendo per la condanna agli ulteriori interessi e alla rivalutazione, oltre alle spese legali.
La Motivazione della Corte
Preso atto della concorde richiesta delle parti e del riconosciuto integrale pagamento delle somme dovute, la Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere. Il ricalcolo della pensione e la prova dell’avvenuto pagamento hanno soddisfatto la pretesa del ricorrente, facendo venir meno il suo interesse alla decisione.
La Corte ha poi esaminato la pretesa relativa agli ulteriori interessi legali e alla rivalutazione monetaria, formulata nella memoria, dichiarandola infondata. Il ricorrente aveva depositato diverse ipotesi di calcolo che assumono come base il totale degli arretrati riconosciuti dall’INPS, pari a euro 20.716,92, applicandovi la decorrenza dalla data iniziale. Tale impostazione non considera che l’importo indicato dall’istituto è la somma, al 30.11.2024, delle singole differenze annuali. Il calcolo avrebbe dovuto quindi fondarsi sulle distinte decorrenze di ciascuna differenza che compone il totale.
Un ulteriore profilo di infondatezza riguarda il termine finale assunto dal ricorrente, individuato nel 30.6.2025, mentre il pagamento della sorte capitale è avvenuto in data 3 giugno 2025. Gli elementi di calcolo proposti risultano pertanto palesemente infondati e non provati, con conseguente reiezione della specifica pretesa. La Corte ha così confermato l’avvenuto integrale pagamento, anche in relazione agli accessori di legge.
La lite è stata definita con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c. Poiché la definizione avviene decidendo solo su una questione pregiudiziale, tale dovendosi ritenere l’estinzione per cessazione della materia del contendere, la Corte ha disposto la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Nulla è stato statuito sulle spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico ex art. 31, comma 5, c.g.c.
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Nota della Redazione
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