Giudizio di conto procedibile se la memoria integra il rendiconto a quantità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 18 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale di materia che espone i beni solo a valore, senza indicarne quantità, specie e categorie, non è conforme all’art. 626 del R.D. n. 827/1924 e non consente il riscontro della correttezza dei dati e della gestione. Il conto è però procedibile quando la memoria dell’agente contabile e i prospetti allegati ne rendono intellegibili i contenuti minimi richiesti, colmando la carenza originaria. La giurisdizione di conto si estende a chi è incaricato di tenere in custodia valori e materie dello Stato. In tal caso il Collegio dichiara la procedibilità e rimette gli atti al Magistrato designato per il completamento dell’istruttoria.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda l’agente contabile consegnatario del materiale di un istituto penitenziario, per l’esercizio finanziario 2021. Il conto giudiziale, trasmesso dalla Ragioneria territoriale dello Stato dopo il controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile, era stato depositato e munito del visto di approvazione, senza che dall’istruttoria emergessero discordanze.

Il Magistrato istruttore, esaminati gli atti, rileva che il conto è reso esclusivamente a valore e non anche a quantità, con una rappresentazione insufficiente della gestione. Data l’oggettiva impossibilità di esaminare un conto non rappresentativo, sottopone al Collegio la questione preliminare sulla procedibilità. L’agente contabile deposita memoria con prospetti Excel generali e analitici, allegando che l’applicativo ministeriale non distingue i beni soggetti a debito di custodia e di vigilanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata della Corte dei conti: anche documenti privi dei requisiti formali previsti per i conti giudiziali possono ritenersi sufficienti ai fini della resa del conto e dell’instaurazione del giudizio, purché abbiano un contenuto minimo che consenta il riscontro dei dati e della gestione. In mancanza di tale contenuto, il giudizio è improcedibile.

La disciplina di riferimento è richiamata integralmente: l’art. 44 del R.D. n. 1214/1934 estende la giurisdizione a chi custodisce valori e materie dello Stato; l’art. 569 del R.D. n. 108/1920 prevede l’invio del conto giudiziale del materiale; l’art. 626 del R.D. n. 827/1924 impone che il debito e il credito siano dimostrati secondo la specie, la qualità e le categorie, oltre che per valore. Il D.P.R. n. 254/2002 e il documento di indirizzo delle Sezioni riunite richiamano la stretta correlazione tra conto e scritture inventariali.

Sul piano concreto, il conto del modello 57 espone la consistenza iniziale, le nuove introduzioni, lo scarico e la consistenza finale, ma solo per valori. Ne deriva la non conformità all’art. 626 del R.D. n. 827/1924, poiché quantità, specie e categorie non emergono dal documento, rendendo impossibile il riscontro.

La carenza originaria non è superata dagli elementi forniti dall’amministrazione penitenziaria, di per sé inidonei a un esame sostanziale. Sono invece dirimenti i chiarimenti e i prospetti prodotti dall’agente contabile: essi rendono leggibile il conto anche nella parte relativa a quantità, specie, qualità e categorie, secondo le nomenclature stabilite dall’amministrazione, per i beni in custodia.

Il Collegio verifica inoltre che i dati della consistenza iniziale, del carico, della distribuzione e delle rimanenze corrispondono a quelli del conto giudiziale. La documentazione consente quindi l’esame del conto, che è dichiarato procedibile, con rimessione degli atti al Magistrato designato per il completamento dell’istruttoria e fissazione dei termini per la relazione e la successiva udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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