Inammissibile il parere sul recesso del socio pubblico da società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 63 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti è esercitabile solo nei limiti della materia della contabilità pubblica e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva. Sotto il primo profilo, la richiesta di parere deve provenire dagli organi rappresentativi degli enti legittimati — la Regione o le Province autonome, anche per conto degli enti locali — e non da un ente societario, sia pure in house. Sotto il secondo profilo, la questione deve rivestire carattere generale e non può convertirsi nella richiesta di accertamento di diritti soggettivi e obblighi correlati inerenti a una concreta vicenda amministrativa, pena l’inammissibile interferenza con le funzioni di altre giurisdizioni. È pertanto inammissibile la richiesta di parere volta a conoscere se il socio pubblico di una società in house possa recedere e pretendere la liquidazione della quota, ove prospetti una controversia tra ente e società estranea alla contabilità pubblica.
Il Fatto
Il Comune di Pergine Valsugana, socio di minoranza dello 0,52% di Trentino Mobilità S.p.a., aveva affidato alla società, in regime in house dal 2007, la gestione della sosta a pagamento su strada, poi regolata da un contratto di servizio del 2017. Nel 2022 era insorto un contenzioso sulle somme richieste a copertura dei disavanzi di gestione del parcheggio.
Con successive delibere consiliari il Comune ha disposto di affidare il servizio ad altra società in house e di dismettere l’intera quota detenuta. Esperita senza esito la procedura di alienazione, il Comune ha chiesto alla società la liquidazione della quota secondo l’art. 2437-ter cod. civ., invocando in senso un precedente della magistratura contabile e due pronunce del giudice amministrativo. La società ha quindi richiesto alla Sezione di controllo un parere sulla sussistenza di quel diritto di recesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il problema della qualificazione del quesito. La richiesta non contiene alcun riferimento alla funzione consultiva invocata; la vicenda, pur attenendo alla materia delle società a partecipazione pubblica, riguarda la fase di scioglimento del rapporto societario e non l’acquisto della qualità di socio da parte dell’ente pubblico. Essa esula quindi dall’art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e può essere inquadrata, al più, nell’ambito dell’art. 7 della legge n. 131/2003.
Ciò chiarito, la Corte rileva che la richiesta difetta dei requisiti di ammissibilità, soggettiva e oggettiva. Quanto al profilo soggettivo, il Collegio richiama l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 e l’art. 6, comma 3-ter, del d.P.R. n. 305/1988: sono la Regione o le Province autonome a poter domandare pareri, anche per conto degli enti locali. La richiesta deve pervenire dagli organi rappresentativi degli enti, per evitare la disorganica proliferazione di istanze. Nel caso concreto l’istanza è giunta direttamente da un ente societario, a firma del proprio direttore, che non rientra tra i soggetti legittimati.
Sul piano oggettivo, la funzione consultiva si svolge nella sola materia della contabilità pubblica, da intendersi come disciplina dell’attività finanziaria, dei bilanci, delle entrate, delle spese, del patrimonio e dei relativi controlli. Non comprende qualsiasi attività amministrativa con riflessi finanziari. Il quesito, invece, è prospettato non in termini generali, ma per conoscere l’avviso della Corte su una specifica e concreta vicenda, implicante l’accertamento di un diritto soggettivo di recesso e del correlato obbligo di liquidazione.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui la risposta implicherebbe una pronuncia sui rapporti societari e contrattuali tra socio e gestore, con inammissibile accertamento di posizioni soggettive. Nella funzione consultiva non è dato alla Corte compiere attività di accertamento in merito alla legittimità di pretese o diritti degli enti, né rileva che il diniego della società produca riflessi sulle finanze comunali impedendo un’entrata.
Infine, il Collegio esclude che a diversa conclusione conduca il precedente della Sezione per il Friuli Venezia Giulia, reso su questione analoga ma in un quadro normativo previgente, con diverse disposizioni di attuazione statutaria in tema di competenza consultiva e di legittimazione soggettiva. Per queste ragioni la richiesta è dichiarata inammissibile.
Nota della Redazione
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