Danno erariale per sviamento del contributo e sostituzione parziale degli impianti (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 17 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di un contributo pubblico erogato a valere su fondi europei è tenuto a destinarlo alle finalità ammesse e a rendicontare fedelmente i costi sostenuti. La realizzazione di un intervento difforme dal programma approvato, con rendicontazione di spese non effettivamente sostenute, integra sviamento del finanziamento e produce danno erariale differenziale, pari alla differenza tra il contributo liquidato e la quota pubblica del costo reale. La giurisdizione contabile sussiste anche nei confronti della società beneficiaria privata e del suo legale rappresentante, in ragione della provenienza pubblica delle risorse. Il risparmio di spesa conseguito con il mantenimento di strutture preesistenti non esonera dall’obbligo di rappresentare fedelmente i costi.

Il Fatto

La società beneficiaria, attiva nella cantieristica da diporto, ha ottenuto da una finanziaria regionale un contributo a fondo perduto a valere su un bando P.O.R. FESR Liguria 2014-2020, riferito alla realizzazione di nuovi impianti produttivi in acqua su area demaniale e di opere a terra. Il programma approvato prevedeva la rimozione e la bonifica del vecchio impianto, con sostituzione di corpi morti, catenarie e ormeggi.

In fase di rendicontazione la società ha attestato l’esecuzione completa degli interventi a un prezzo inferiore, chiedendo il saldo del contributo. Gli accertamenti della polizia giudiziaria hanno però rilevato che i corpi morti non erano stati sostituiti e che erano state rinnovate solo le parti usurate. La Procura regionale ha citato in giudizio la società e il suo legale rappresentante per il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione contabile. Il danno fa capo a una società in house a totale partecipazione pubblica, soggetta alla giurisdizione erariale, e le agevolazioni sono cofinanziate con fondi europei. Il criterio discriminante è la natura pubblica delle risorse e lo scopo perseguito, non la qualità del soggetto: chi amministra fondi pubblici deve assicurarne la destinazione ai fini previsti.

È stata respinta la richiesta di sospensione del giudizio per la pendenza del processo civile avverso la revoca. Il rapporto di pregiudizialità tecnica opera entro limiti circoscritti, in regime di indipendenza tra giurisdizioni. La responsabilità amministrativa ha natura patrimoniale-risarcitoria e resta autonoma rispetto al giudizio civile sulla revoca; gli eventuali recuperi rilevano solo in sede esecutiva.

Nel merito, il danno erariale deriva dallo sviamento del finanziamento dalle finalità per cui è stato concesso. Il Collegio ha accertato che la dichiarazione e la richiesta di saldo avevano confermato la piena esecuzione del programma, mentre gli interventi erano stati solo parziali: i corpi morti non erano stati sostituiti e solo le componenti usurate erano state rinnovate.

La difesa ha invocato il carattere antieconomico della sostituzione di manufatti ancora idonei. La Corte ha riconosciuto la fondatezza di tale rilievo, ma ha ribadito che, una volta realizzato il risparmio, i convenuti avrebbero dovuto rappresentare fedelmente i costi. Il danno differenziale è stato quantificato tra il contributo liquidato e la quota pubblica del costo effettivo, con condanna solidale al risarcimento. La condanna è a titolo di dolo con indebito arricchimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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