Controllo successivo richiede contrasto reale tra RTS e dirigente (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 85 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. Non è sufficiente la sola tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo, né la divergenza meramente procedurale sulle tempistiche di trasmissione. In assenza di un contrasto interpretativo sostanziale sulla regolarità amministrativa e contabile, difettano i presupposti di legge e la Corte dichiara il non luogo a provvedere.
Il Fatto
La Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il contratto a tempo indeterminato di una docente, stipulato da un istituto comprensivo statale. La RTS aveva restituito il provvedimento privo del visto, contestando l’invio tardivo rispetto all’adozione e quindi la vanificazione del controllo preventivo. Il dirigente scolastico, di fronte all’osservazione, ha chiesto di dare seguito all’atto ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, assumendosene la responsabilità.
L’ufficio di controllo ha deferito alla valutazione collegiale il contratto unitamente ad altri settantasette provvedimenti scolastici, accomunati dalla medesima criticità, chiedendo per ciascuno il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti. La RTS ha replicato con controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e invocando giurisprudenza contabile a supporto.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma anzitutto la propria competenza, rilevando che la questione è territorialmente circoscritta alla sola RTS di Venezia. Passa poi all’esame del merito, condividendo gli assunti dell’ufficio di controllo.
Il Collegio ricostruisce la funzione dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011: la norma, nel prevedere l’invio alla Corte degli atti ai quali si dà seguito nonostante le osservazioni impeditive, richiede un contrasto sostanziale tra RTS e dirigente. Sotto il profilo procedurale, l’atto è eseguito sotto la responsabilità espressa del dirigente. La Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni e il corretto esercizio della facoltà di non conformarvisi.
La Sezione ritiene inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla RTS. Nei casi citati si trattava di termini stabiliti a pena di decadenza, ovvero di ritardi che si aggiungevano a plurime illegittimità già rilevate, oppure di atti comunque scrutinati nel merito. Diversamente, nella fattispecie deferita gli atti non sono stati esaminati dalla RTS in alcun profilo sostanziale.
Nel caso concreto non emerge alcun contrasto su questioni giuridiche: l’unico punto di contestazione non superato attiene alla tardiva trasmissione del contratto. Si tratta di una tematica procedurale di tempistiche di invio, per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche.
Il Collegio ribadisce che il ritardo arreca un vulnus all’effettività del controllo preventivo e che le amministrazioni devono tener conto dei relativi termini. Tuttavia, la palese occorrenza esclude la sussistenza del contrasto richiesto dalla norma quale presupposto fondamentale, necessario e assorbente. Il caso esula quindi dal perimetro applicativo dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, con conseguente dichiarazione di non luogo a provvedere e restituzione dell’atto.
Nota della Redazione
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