Parere di conformità sull’acquisto di partecipazione in società cooperativa turistica (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 62 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere di conformità che la Corte dei conti rende sull’atto di acquisto di una partecipazione societaria, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022, presuppone che il provvedimento dell’ente contenga una motivazione analitica. La motivazione deve dare conto della necessità dell’operazione per le finalità istituzionali, della sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della convenienza economica e della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il livello di approfondimento richiesto è proporzionale alla complessità dell’operazione. La carenza motivazionale su singoli parametri non inficia di per sé la legittimità della scelta, ma è rilevata dalla Sezione come elemento di debolezza dell’atto. Resta ferma ogni ulteriore valutazione nelle competenti sedi di controllo.
Il Fatto
Un Comune, appartenente all’ambito territoriale di una Azienda per il turismo costituita in forma di società cooperativa, ha deliberato l’acquisizione di una quota del valore nominale di euro 1.000,00, con l’aggiunta di una quota variabile annuale calcolata in base ai residenti e alle presenze turistiche. Il Comune non deteneva in precedenza partecipazioni nella società. Il Consiglio comunale ha approvato lo statuto della cooperativa, ha autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione della scheda di adesione e ha dichiarato l’atto immediatamente eseguibile.
Poiché l’operazione societaria non risultava perfezionata, la deliberazione è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per il parere di conformità previsto dall’art. 5 del TUSP. La Sezione ha acquisito chiarimenti dall’ente in ordine alla copertura finanziaria delle quote, in parte corrente e in parte in conto capitale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che l’art. 5, comma 1, del TUSP impone una motivazione analitica sulla necessità dell’operazione, sulle ragioni e finalità della scelta, sulla convenienza economica, sulla sostenibilità finanziaria e sull’assenza di contrasto con la disciplina degli aiuti di Stato. L’obbligo è escluso solo quando l’operazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. Il controllo si estende agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con verifica di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Sul piano della competenza, la Sezione rileva che l’acquisto è stato deliberato dal Consiglio comunale, in linea con l’art. 7, comma 1, lett. c), del TUSP. Il provvedimento enuncia la finalità di incentivazione turistica del territorio. La partecipazione dei Comuni alle Aziende per il turismo del proprio ambito è prevista dalla legge provinciale, che contempla l’adesione aperta dei comuni e delle comunità collocati nell’ambito.
Quanto ai vincoli tipologici, la cooperativa rientra tra le forme ammesse dall’art. 3 del TUSP. La Sezione verifica il rispetto del doppio vincolo finalistico di cui all’art. 4 del TUSP, di scopo e di attività, e lo ritiene soddisfatto: la società opera in servizi pubblici di interesse generale nella promozione turistica, come indicato nello statuto. È richiamata la delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che definisce la sostenibilità finanziaria in chiave oggettiva e soggettiva e ne modula la valutazione in proporzione alla complessità dell’operazione.
Sul piano soggettivo, la delibera comunale non esplicita le modalità di copertura della quota di partecipazione né della quota variabile. I chiarimenti successivi indicano risorse proprie in conto capitale per la quota di euro 1.000,00 e risorse in parte corrente per la quota annuale, con stanziamenti in bilancio ritenuti sufficienti. Sul piano oggettivo, i dati di bilancio della società appaiono idonei a orientare un giudizio positivo di sostenibilità, ma la delibera riferisce in modo insufficiente. La Sezione ritiene che la quota annuale variabile, contemplata nello statuto tra gli obblighi dei soci, dovrebbe essere disciplinata da apposita convenzione, per consentire agli enti di prevedere in via preventiva l’onere finanziario.
Infine, la Sezione osserva che la delibera poco dice sulla convenienza economica rispetto a opzioni alternative di gestione della promozione turistica. Richiama la deliberazione della Sezione di controllo per la Lombardia n. 162/2022/PAR del 3 novembre 2022 sulla mancanza di giustificazione economica di partecipazioni sindacabili. Ritiene plausibile, ma non esplicitata, la scelta di aderire a un soggetto specializzato. Prende atto dell’attestazione di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, con riserva di ogni ulteriore valutazione nelle competenti sedi. Il parere è reso sulla deliberazione consiliare trasmessa il 28 giugno 2024.
Nota della Redazione
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