Rigetto della domanda di pensione privilegiata già riconosciuta in via amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 204 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la domanda volta a ottenere il pagamento della pensione privilegiata già riconosciuta e attribuita in sede amministrativa è infondata quando il ricorrente si limiti ad affermare il mancato incasso senza allegare elementi idonei a contrastare la ricostruzione documentale dell’Ente previdenziale. Il riconoscimento del trattamento di privilegio con decorrenza dalla cessazione dal servizio può avvenire mediante compensazione tra il credito maturato e il debito derivante dal recupero della metà dell’equo indennizzo già corrisposto per le stesse infermità. La genericità e l’assenza di argomentazione giuridica a sostegno delle deduzioni di parte giustificano il rigetto del ricorso. La complessità della ricostruzione dei provvedimenti pensionistici succedutisi, chiarita dall’Ente soltanto in sede giurisdizionale, giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato in quiescenza dal 1/2/2013 per raggiunti limiti di età, ha proposto ricorso contro l’INPS e il Ministero dell’Interno chiedendo il riconoscimento del diritto e la condanna degli Enti al pagamento della pensione privilegiata diretta di sesta categoria per dipendenza dal servizio di varie infermità, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, oltre interessi e accessori.

Il ricorrente ha dedotto di aver appreso soltanto nel marzo 2024 dell’avvenuto accoglimento della propria istanza, a seguito del provvedimento di conferimento emesso il 5/12/2022, e di non aver mai ricevuto il pagamento della prestazione, continuando a percepire il trattamento pensionistico ordinario e subendo al contempo il recupero, mediante trattenuta mensile, della metà dell’equo indennizzo. Ha inoltre rappresentato che l’istanza e il ricorso amministrativo erano rimasti privi di riscontro.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha precisato che la questione non riguarda l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata di sesta categoria tabella A, poiché tale concessione è già avvenuta in sede amministrativa. Il thema decidendum concerne invece la fondatezza della doglianza relativa al mancato effettivo pagamento di tale trattamento.

Secondo la ricostruzione documentale dell’INPS, ritenuta pienamente attendibile, con determina del 30/4/2013 era stato attribuito in via provvisoria il trattamento pensionistico ordinario, liquidato nell’importo annuo lordo di euro 40.534,36, senza tenere conto delle modalità di calcolo stabilite dalla legge n. 190/2014 per mancato aggiornamento dei sistemi informatici. Con successiva determina del 5/12/2022 l’Istituto ha calcolato l’importo corretto della pensione ordinaria in euro 37.245,92, tenuto conto della verifica imposta dal comma 707 dell’art. 1 della legge n. 190/2014.

Il debito scaturito dalla differenza tra le due liquidazioni è stato compensato con l’attribuzione della pensione di privilegio di sesta categoria, decorrente dal collocamento in quiescenza, comportante l’aumento del 10% della pensione ordinaria, corrispondente all’importo annuo di euro 40.970,51. Tale elaborazione ha generato un credito per il ricorrente pari a euro 3.441,54, compensato con il maggior debito derivante dal recupero della metà dell’equo indennizzo, pari a euro 7.281,38, ai sensi dell’art. 144 del DPR n. 1092/1973.

Il residuo debito di euro 3.839,84 è stato sottoposto a recupero mediante trattenute mensili sul trattamento pensionistico di euro 191,99 nel periodo dal 1/3/2023 al 30/10/2024. Il giudice ha quindi ritenuto che la doglianza circa il mancato pagamento non trovi conforto nelle risultanze degli atti, essendo basata su argomentazioni apodittiche e non motivate.

L’assenza di qualsivoglia argomentazione giuridica a sostegno delle affermazioni di parte, nonché il contrasto delle medesime rispetto alla ricostruzione documentale dell’INPS, hanno condotto al rigetto del ricorso. La complessità della ricostruzione, resa dall’Istituto soltanto in sede giurisdizionale mediante compensazioni e recuperi, ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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