Scissione societaria e limiti del controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 8 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, presuppone il mancato perfezionamento dell’atto civilistico autorizzato e non può essere esercitato quando l’operazione societaria risulti già realizzata. Il modulo consultivo è inoltre circoscritto agli atti deliberativi che segnano l’assunzione della qualità di socio: ne restano esclusi gli atti relativi a operazioni societarie straordinarie, quali la fusione e la scissione. La scissione per incorporazione, in particolare, non fa sorgere in capo all’amministrazione una partecipazione nuova, quando le società beneficiarie siano preesistenti e già riconducibili indirettamente all’ente. In presenza di simili presupposti la Sezione esprime non luogo a provvedere, restando impregiudicato l’esercizio delle altre funzioni di controllo.

Il Fatto

Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza ha autorizzato la propria partecipata a completare l’ultima fase di un progetto di acquisizione del controllo di un impianto eolico. L’operazione si articola in più segmenti negoziali e si inquadra in un più ampio piano di diversificazione nel settore della produzione energetica da fonti rinnovabili, già oggetto di esame in precedenti deliberazioni della Sezione.

La delibera consiliare da ultimo trasmessa riguarda la scissione totale non proporzionale dell’intero patrimonio della società target e dei relativi rapporti giuridici, con attribuzione a due società beneficiarie già esistenti e conseguente estinzione della società scissa. Il segretario comunale ha trasmesso l’atto unitamente al progetto di scissione e alla documentazione di supporto, al fine di sollecitare il parere della Corte.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal principio di tassatività degli atti sottoposti al peculiare controllo di cui all’art. 5 TUSP, ricavato dalle pronunce delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16 e 19/SSRRCO/QMIG/2022. La linea di confine è segnata dall’assunzione della qualità di socio: solo gli atti deliberativi che vi danno luogo sono soggetti a trasmissione, mentre ne restano esclusi quelli relativi a operazioni straordinarie.

Con riferimento alla scissione, la Corte richiama la giurisprudenza contabile amministrativa che ha accomunato tale istituto alla fusione, disponendone l’esclusione dal perimetro del controllo, sulla scorta di Cass., Sezioni Unite, n. 21970/2021. La disciplina civilistica conferma il parallelismo, rinviando la scissione alle disposizioni sulla fusione, fra cui l’art. 2504-bis cod. civ., che ne regola gli effetti successori.

La Sezione non ritiene però che la scissione sia in astratto sempre esclusa: occorre distinguere la scissione in senso stretto, che dà vita a nuovi organismi societari, dalla scissione per incorporazione, in cui il patrimonio è conferito a società preesistenti. Nel caso concreto le beneficiarie erano già costituite e previamente individuate, sicché non sorge alcuna nuova partecipazione, neppure indiretta. Il Comune vantava già una partecipazione indiretta ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. g), TUSP, rafforzata dalle previsioni di un patto parasociale che riservava a ciascun socio poteri su aspetti cruciali dell’attività sociale, integrando la fattispecie di controllo congiunto di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), TUSP.

La Corte esamina poi l’operazione nel suo insieme, considerando anche la fase prodromica di costituzione del veicolo societario e il conferimento delle quote. Tali atti, pur strettamente collegati e funzionali alla scissione, risultano già perfezionatisi sul piano civilistico: la del deliberare consiliare perviene all’esame della Corte in una fase ormai avanzata, non coerente con la scansione temporale delineata dal legislatore. Il parere non sarebbe reso utiliter, perché l’ente non avrebbe alcuna sede amministrativa per rideterminarsi rispetto a effetti civilistici già compiuti. Resta ferma la possibilità che l’acquisizione sia esaminata nell’esercizio delle altre funzioni di controllo, fra cui la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 TUSP e il controllo di legalità finanziaria sui bilanci.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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