Giurisdizione contabile e legittimazione dell’ente impositore nei rapporti con l’agente della riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 82 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost., la cognizione delle controversie tra l’ente impositore e l’agente della riscossione orientate alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere e all’accertamento contabile del carico affidato e non riscosso. La pretesa dell’ente, pur formalmente avanzata in termini risarcitori, va qualificata dal giudice come azione dichiarativa finalizzata all’accertamento contabile, ammissibile ai sensi dell’art. 172, lett. d, c.g.c., senza necessità del previo procedimento amministrativo di discarico. L’annullamento ex lege dei debiti di importo inferiore a euro 1.000, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, costituisce factum principis idoneo a interrompere il nesso causale tra l’inerzia del concessionario e la mancata entrata, con conseguente rigetto della domanda patrimoniale. La domanda di risarcimento del danno all’immagine è inammissibile nel giudizio a istanza di parte, essendo azionabile solo nell’alveo della responsabilità erariale a norma dell’art. 51, comma 7, c.g.c.

Il Fatto

L’azienda di trasporto pubblico locale, titolare di un credito per sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a un utente e iscritta a ruolo nel 2008, affidava la riscossione al concessionario. Quest’ultimo non notificava la cartella di pagamento né atti interruttivi della prescrizione, sicché il Giudice di Pace, su opposizione dell’utente, accertava con sentenza passata in giudicato la prescrizione del credito e annullava la cartella.

L’azienda conveniva allora il concessionario davanti al Giudice di Pace per l’inadempimento contrattuale e il ristoro del danno patrimoniale da mancato introito, oltre al danno all’immagine. Declinata la giurisdizione del giudice ordinario, la causa era riassunta davanti alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 17, comma 4, c.g.c.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto, ex officio, la propria giurisdizione. L’art. 103, comma 2, Cost. attribuisce alla Corte dei conti le controversie in materia di contabilità pubblica e quelle afferenti alla corretta gestione del pubblico denaro da parte degli agenti contabili. La natura tendenzialmente generale della giurisdizione contabile consente di ricondurre a essa anche i giudizi tra ente impositore e concessionario, volti a verificare i reciproci rapporti di dare-avere.

Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, la Corte richiama l’art. 172, lett. d, c.g.c., che prevede una categoria atipica e residuale di giudizi a istanza di parte, applicabile anche a enti diversi dallo Stato. In forza del potere-dovere di qualificazione giuridica dei fatti, la pretesa dell’azienda non va letta in senso risarcitorio, ma come azione dichiarativa di accertamento contabile del carico affidato e non riscosso, senza sconfinare nella responsabilità amministrativa.

Nel merito, assume rilievo assorbente, per la ragione più liquida, l’annullamento ex lege dei debiti inferiori a euro 1.000, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018. Il credito oggetto di causa rientra tra quelli automaticamente annullati. La Corte richiama la Cass. Sez. V, ordinanza n. 15471/2019, che ha ritenuto sufficiente l’affidamento del carico entro i termini di legge, e i precedenti contabili conformi.

Ne deriva che, indipendentemente dall’annullamento per prescrizione operato dal giudice ordinario, l’annullamento per legge integra un factum principis estraneo alla condotta del concessionario, di per sé sufficiente a cagionare la mancata entrata. Il nesso causale risulta quindi interrotto e la domanda patrimoniale è rigettata.

Quanto al danno all’immagine, la Corte lo dichiara inammissibile. A norma dell’art. 51, comma 7, c.g.c., la sua risarcibilità presuppone una sentenza irrevocabile di condanna per delitti perpetrati in danno dell’amministrazione. La pretesa è azionabile solo nell’alveo della responsabilità erariale e non può trovare ingresso autonomo nel giudizio a istanza di parte. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma III, c.g.c., in ragione della novità del thema decidendum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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