Cessata materia del contendere sul ricalcolo della quota retributiva ex art 54 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 426 del 11.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico avente ad oggetto il ricalcolo del trattamento con applicazione della quota retributiva di cui all’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, la sopravvenuta liquidazione della prestazione richiesta in corso di causa determina la dichiarazione di cessata materia del contendere. Venuto meno l’interesse alla decisione per la soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio, il giudice non può pronunciare nel merito. La declaratoria consegue alla verifica che l’amministrazione abbia provveduto alla rideterminazione e al pagamento degli arretrati. Le spese di lite sono compensate.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente in quiescenza, ha adito la Corte dei conti chiedendo il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota fissa prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, pari al 44 per cento.

Costituitasi in giudizio, l’INPS ha rappresentato di avere già rideterminato la pensione conformemente a quanto disposto dalle Sezioni riunite, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento, e di avere corrisposto gli arretrati con la rata di giugno 2023. L’Istituto ha quindi concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere, producendo la relativa documentazione. Il Ministero della Giustizia non è intervenuto. All’udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico esamina anzitutto il profilo dell’interesse a ricorrere, che costituisce condizione dell’azione in ogni giudizio di parti. La domanda proposta con l’atto introduttivo aveva ad oggetto esclusivamente l’applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota retributiva della pensione.

Nel corso del giudizio l’amministrazione ha liquidato la prestazione richiesta. La pretesa sostanziale dedotta dall’interessato risulta pertanto integralmente soddisfatta, con la rideterminazione del trattamento e il pagamento degli arretrati.

Da questa circostanza il giudice deduce il venir meno dell’interesse alla decisione. La materia del contendere si è esaurita per effetto del sopravvenuto provvedimento dell’ente, che ha riconosciuto e attuato in via amministrativa quanto reclamato in sede giurisdizionale.

La Corte dichiara quindi la cessata materia del contendere e, con la stessa pronuncia, compensa le spese di lite, nulla disponendo per le spese di giustizio. La decisione esprime un indirizzo consolidato: nel rito pensionistico, la spontanea rideterminazione della prestazione da parte dell’ente previdenziale preclude la pronuncia nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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