Conto giudiziale dei titoli azionari, obbligo del titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 117 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente pubblico è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne detiene la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Nei Comuni, in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste è assunta dal sindaco o da un suo delegato. Il conto giudiziale reso da un soggetto privo di legittimazione è improcedibile, non potendosi qualificare il suo autore come agente contabile consegnatario.
Il Fatto
Un conto giudiziale relativo a titoli azionari di una società partecipata da un Comune è stato reso alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano dal direttore generale della medesima società. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio.
Il relatore ha segnalato un più recente orientamento contabile, secondo cui alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non potendo il soggetto che ha reso il conto essere qualificato come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio attiene all’individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto giudiziale per i titoli azionari e le quote di partecipazione detenuti da un ente pubblico. Si tratta di stabilire se l’obbligo gravi sul detentore materiale dei titoli o sul titolare della loro disponibilità giuridica.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario è da individuare nel soggetto che esercita per legge o per delega i poteri dell’azionista. L’agente contabile consegnatario di azioni, infatti, svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni sociali ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica.
Per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, la veste di agente contabile è assunta dal sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o da un suo delegato.
Da tale qualificazione discende il contenuto del conto, che deve indicare non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. Il conto giudiziale è dovuto anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.
Poiché il conto è stato reso da un soggetto non legittimato, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Stante il tenore della pronuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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