Maggior gettito IMU e TARI: rileva l’incremento accertato e riscosso (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 117 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di art. 1, comma 1091, legge n. 145/2018, il fondo destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale deve essere quantificato sul maggior gettito accertato e riscosso in via incrementale rispetto all’esercizio fiscale precedente, risultante dal conto consuntivo approvato, e non sulle sole somme accertate a titolo di recupero evasione IMU e TARI. La natura derogatoria della disposizione, che opera in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, impone un’interpretazione non estensiva del dato letterale. Rilevano unicamente gli incassi in conto competenza, con esclusione delle riscossioni in conto residui, ancorché relative alla medesima tipologia di entrata.

Il Fatto

Il Sindaco del Comune di Perugia ha rivolto alla Sezione regionale di controllo per l’Umbria, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, una richiesta di parere sull’applicazione dell’art. 1, comma 1091, legge n. 145/2018. La norma consente ai comuni che abbiano approvato bilancio di previsione e rendiconto nei termini di destinare, con proprio regolamento e nel limite massimo del 5 per cento, il maggior gettito accertato e riscosso di IMU e TARI al potenziamento degli uffici e al trattamento accessorio del personale.

L’Ente ha segnalato l’esistenza di diverse interpretazioni sul parametro di riferimento, richiamando la nota dell’IFEL del 28 febbraio 2019 e la deliberazione n. 113 del 22 maggio 2024 della Sezione regionale per la Lombardia. Il quesito chiede se il maggior gettito coincida con le somme accertate e riscosse a titolo di recupero evasione, ovvero con l’incremento rispetto all’esercizio ancora precedente, e se rilevino le sole riscossioni in conto competenza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione verifica i requisiti di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. La legittimazione spetta al Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente ex art. 50 TUEL, tra i soggetti elencati dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito è formulato in termini di generalità ed astrattezza e investe la materia della contabilità pubblica, senza coinvolgere i processi decisionali dell’Ente. La richiesta è dunque ammissibile.

Nel merito, il Collegio richiama la deliberazione n. 113 del 22 maggio 2024 della Sezione lombarda, che ha escluso dubbi interpretativi sul montante cui rapportare la percentuale del 5 per cento. Secondo tale esegesi l’unico parametro considerato dal legislatore è il maggior incasso di competenza delle entrate accertate nell’esercizio di competenza, senza rilievo per gli accertamenti singolarmente considerati né per le riscossioni a residuo.

Il Collegio condivide tale lettura muovendo dal carattere derogatorio della previsione. L’art. 14 delle preleggi esclude l’applicazione oltre i casi e i tempi considerati delle norme che fanno eccezione a regole generali: la deroga al limite dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 impone quindi un’interpretazione non estensiva.

La soluzione incrementale è confermata dalla ratio legis, volta a stimolare il costante miglioramento dell’azione amministrativa: anche per enti già virtuosi è fisiologico richiedere un ulteriore incremento. Il riferimento alla riscossione mira inoltre a contrarre lo iato temporale tra accertamento e incasso. Un’interpretazione che attirasse nel perimetro applicativo le riscossioni in conto residui svilirebbe la natura incentivante della norma.

La Sezione esclude infine che il maggior gettito coincida con le sole somme ulteriori rispetto al gettito spontaneo: l’attività di accertamento e recupero è un dovere dell’ente e il suo mancato esercizio può integrare danno erariale. Ne discende l’assorbimento del secondo quesito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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