Controllo successivo escluso in assenza di contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 18 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. Il mero ritardo nell’invio del provvedimento al controllo preventivo, pur censurabile sul piano procedurale, non integra tale presupposto e non legittima l’attivazione della funzione di controllo intestata alla magistratura contabile. Restano irrilevanti le divergenze meramente formali che non si traducano in un contrasto interpretativo in punto di diritto: in tali ipotesi difetta il presupposto necessario e assorbente dell’intervento della Corte, che va dichiarato il non luogo a provvedere.
Il Fatto
La Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011, il contratto con cui un istituto comprensivo statale ha assunto a tempo indeterminato un collaboratore scolastico. La Ragioneria aveva restituito il provvedimento privo del visto, sul rilievo che era stato inviato al controllo preventivo non contestualmente alla sua adozione, come richiesto dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011.
Il dirigente scolastico ha motivato il ritardo e ha chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, del medesimo decreto. La Ragioneria ha quindi inviato gli atti alla Sezione, unitamente ad altri settantasette provvedimenti di istituti scolastici della provincia, tutti accomunati dalla medesima criticità. Il magistrato istruttore e il consigliere delegato hanno deferito alla valutazione collegiale la questione, chiedendo per ciascun atto il non luogo a provvedere.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza, rilevando che la problematica è territorialmente circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia e che non sono stati rinvenuti precedenti analoghi nella banca dati della Corte. Dichiara inoltre inconferente la giurisprudenza contabile invocata dalla Ragioneria a sostegno del proprio operato.
Nei casi richiamati, osserva il Collegio, si trattava di termini essenziali stabiliti a pena di decadenza, oppure di situazioni in cui il ritardo nella trasmissione si cumulava a plurime illegittimità già di per sé determinanti la ricusazione del visto. In tutte quelle fattispecie gli atti erano stati comunque scrutinati nel merito, circostanza che non ricorre nel caso in esame.
La Corte ricostruisce quindi la struttura dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011. Sul piano sostanziale, la norma presuppone un contrasto reale tra ufficio di controllo e dirigente responsabile, con assunzione espressa della responsabilità da parte di quest’ultimo. Sul piano procedurale, l’atto deve essere eseguito anche in presenza di osservazioni impeditive. La Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarvisi, quale garante della corretta gestione del bilancio dello Stato.
Ne discende, secondo la Sezione, che sono irrilevanti le divergenze meramente formali prive di un reale contrasto interpretativo. Nel caso concreto l’unico profilo di contestazione non superato attiene alla tardiva trasmissione del contratto: la Ragioneria non ha esercitato il controllo preventivo di propria competenza esclusivamente in ragione di tale ritardo, che il legislatore non sanziona con conseguenze specifiche. Manca dunque il presupposto fondamentale e assorbente del controllo successivo, che esula dal perimetro applicativo della norma invocata.
Il Collegio dichiara pertanto il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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