Polizia penitenziaria: aliquota 2,44% solo dal 2022 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 114 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 contempla unicamente il personale militare e non è applicabile al personale appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria per i trattamenti pensionistici maturati al 31 dicembre 2021. Per le prestazioni liquidate con il sistema misto, l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento per ogni anno utile sulla quota retributiva opera soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021. La relativa riliquidazione non ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che prima di tale data resta fermo il criterio di calcolo proprio del personale civile.

Il Fatto

Un ex appartenente al Corpo della Polizia penitenziaria, cessato dal servizio con oltre venti anni di contribuzione utile e con un’anzianità inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, chiedeva la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, calcolato con il sistema misto, mediante l’applicazione dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna aveva rigettato la domanda, ritenendo la norma riservata agli appartenenti alle Forze Armate e non estensibile al personale inquadrato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile. Il pensionato ha proposto appello, invocando anche i sopravvenuti commi 101 e 102 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, chiedendo in via principale l’applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento sin dalla decorrenza del trattamento e, in subordine, quantomeno sui ratei maturandi dal 1° gennaio 2022.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’Appello ha anzitutto dichiarato tempestivo il gravame. Il termine lungo di un anno, decorrente dal deposito della sentenza di prime cure non notificata, cui si aggiungono trentuno giorni di sospensione feriale, risultava rispettato dalla notifica intervenuta in data antecedente alla scadenza.

Nel merito, il Collegio ha confermato che il personale della Polizia penitenziaria, equiparato a quello civile, non può invocare l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Non rileva che il Corpo avesse ordinamento militare al momento dell’entrata in vigore del testo unico, poiché il trattamento pensionistico va liquidato secondo la normativa vigente quando matura il diritto alla prestazione.

La Corte ha però precisato che tale conclusione vale solo per le prestazioni maturate al 31 dicembre 2021. Il comma 101 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 ha espressamente esteso l’art. 54 al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.

Richiamando propri precedenti e la sentenza n. 33 del 28 febbraio 2023 della Corte costituzionale, la Sezione ha ribadito che lo jus superveniens trova applicazione non retroattiva: la riliquidazione opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022, dovendosi applicare il coefficiente del 2,44 per cento sulla quota retributiva della pensione.

L’appellante, che alla data del 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità contributiva di tredici anni e undici mesi, rientra nell’ambito applicativo della norma. L’appello è stato pertanto accolto parzialmente, con rigetto nel resto, riliquidazione del trattamento dal 1° gennaio 2022 e condanna dell’INPS al pagamento di arretrati e interessi legali dalla stessa data al saldo. Le spese legali sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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