Controllo successivo e assenza di contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 16 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa della determinazione confermativa dell’atto. La mera tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo, non accompagnata da alcuna divergenza interpretativa sul merito, integra una questione procedurale che non legittima l’attivazione della funzione di controllo successivo. Restano irrilevanti le divergenze meramente formali che non si traducano in un reale contrasto giuridico. In difetto dei presupposti di legge, la Sezione dichiara il non luogo a provvedere.

Il Fatto

La vicenda prende avvio dalla trasmissione alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato, del contratto prot. n. 4597 del 1° settembre 2021 di un istituto scolastico, concernente la modifica del contratto di lavoro a tempo parziale di una docente. Il provvedimento era pervenuto alla Ragioneria in ritardo rispetto al termine di contestualità previsto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011, e la Ragioneria lo aveva restituito privo del visto con due distinte osservazioni.

A fronte delle osservazioni, il Dirigente scolastico aveva chiesto di dare seguito al provvedimento ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, assumendosene la responsabilità. La Ragioneria ha quindi trasmesso l’atto alla Corte. La questione è stata deferita alla valutazione collegiale unitamente ad altri 77 provvedimenti analoghi, tutti accomunati dalla medesima criticità.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza, rilevando che la problematica è territorialmente circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia e non risultano precedenti analoghi nella banca dati della Corte.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la struttura dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. La norma, disponendo l’invio al competente ufficio di controllo degli atti cui si dà seguito nonostante le osservazioni impeditive della Ragioneria, presuppone sotto il profilo sostanziale l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra ufficio di controllo e dirigente responsabile. Sotto il profilo procedurale, l’atto è eseguito sotto la responsabilità espressa del dirigente.

La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/Contr/2012, che le demanda la verifica della fondatezza delle osservazioni ovvero del corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarvisi. Ne deriva che le divergenze meramente formali, prive di un reale contrasto interpretativo, restano irrilevanti.

Nel caso concreto, l’unico punto di contestazione non superato attiene alla tardiva trasmissione del contratto. Non emergono questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, ma solo una tematica procedurale di tempistiche di invio. La giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria è giudicata inconferente, vertendosi in quei casi su termini stabiliti a pena di decadenza o su situazioni in cui il ritardo si accompagnava a plurime illegittimità.

Il Collegio ribadisce che il ritardo arreca un vulnus all’effettività del controllo preventivo. Tuttavia, tale rilievo non vale a fondare il controllo successivo in assenza del presupposto del contrasto. La fattispecie esula quindi dal perimetro applicativo dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, con conseguente dichiarazione di non luogo a provvedere e restituzione dell’atto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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