Holding pubblica dei rifiuti e controllo della Corte sui nuovi soci (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 218 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022, attribuisce alla Corte dei conti il controllo preventivo sui presupposti giuridici ed economici dell’atto con cui l’amministrazione assume la qualità di socio. La linea di confine è segnata dall’assunzione della qualità di socio: ricadono nel controllo la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni, mentre ne restano fuori le operazioni societarie straordinarie compiute dal socio su una partecipazione già detenuta, come la sottoscrizione di aumenti di capitale e la fusione per incorporazione. Quando l’operazione è ancora nella prima fase, e la fusione costituisce solo l’esito successivo ed eventuale, il parere è dovuto. Il giudizio di conformità riguarda la necessità della società, le ragioni e le finalità della scelta, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, anche indiretta, e la compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Il Fatto

L’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo trasmette alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione del proprio Consiglio n. 3 del 22 aprile 2024, con gli allegati, chiedendo il parere previsto dall’art. 5, comma 3, TUSP. L’atto si colloca in una operazione di aggregazione dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino della Provincia di Belluno.

Il progetto prevede il conferimento delle quote di tre società pubbliche nella costituenda holding, con aumento di capitale e sacrificio del diritto di opzione dei soci attuali; la fusione per incorporazione è prevista solo in una fase successiva. All’esito, l’Unione deterrà una partecipazione diretta nella capogruppo e una partecipazione indiretta nelle tre controllate, oltre all’assunzione della qualità di socio. Le osservazioni pervenute in fase di pubblicazione sono state recepite nella proposta.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione operata dalle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, secondo cui l’esercizio dell’autonomia contrattuale pubblica si articola in una fase pubblicistica, di determinazione della volontà di assumere la veste di socio, e in una fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari. La funzione di controllo si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi.

Le Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 hanno delimitato l’ambito oggettivo dell’art. 5, comma 3: la procedura non riguarda le decisioni del socio su operazioni straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale, la trasformazione e la fusione. Nella fusione, per i soci delle incorporate l’operazione si atteggia a continuazione del contratto sociale in condizioni di sostanziale neutralità, attraverso il rapporto di concambio.

La Sezione ritiene che la fattispecie, pur afferendo a un’operazione straordinaria, ricada nel perimetro del controllo. All’esito del conferimento ogni ente acquista la qualità di socio in nuove società, direttamente o indirettamente, senza che in questa fase sia ravvisabile la fusione per incorporazione, prevista solo successivamente. L’operazione è quindi considerata una prima fase, con la Bellunum in ruolo di holding operativa.

Superata la questione dei presupposti, la Corte esamina i requisiti di legge e li ritiene soddisfatti. L’atto è adottato dall’organo competente ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP; sono rispettati i vincoli tipologici dell’art. 3 e finalistici dell’art. 4, poiché le società operano nei servizi pubblici locali e l’attività di gestione integrata rientra tra i servizi di interesse generale.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte richiama la duplice accezione, oggettiva e soggettiva, e rileva che la delibera prende atto dei piani economici e dei piani quinquennali delle società, dai quali emerge il mantenimento degli equilibri, senza necessità di futuri interventi sul capitale da parte dei soci. Resta in capo all’ente il compito di monitorare l’evoluzione economica delle partecipate, per salvaguardare l’equilibrio di bilancio. La convenienza economica è suffragata dallo studio commissionato e dall’analisi di benchmark recepita dal Consiglio di Bacino. La compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato è argomentata in ragione della natura di conferimento in natura, senza intervento finanziario dei soci.

La Sezione conclude nel senso della non ravvisabilità di elementi ostativi alla partecipazione diretta e indiretta e all’assunzione della qualità di socio da parte dell’Unione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *